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126826
IDG790600597
79.06.00597 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
martella valerio
cass. civ. sez. iii 20 gennaio 1979, n. 449
Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 4, pt. 1a, pag. 549-552
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d914; d91613
l' a. concorda con la soluzione adottata dalla corte di cassazione che afferma la validita' della dichiarazione di voler riscattare il fondo, (prevista dalla legge n. 590 del 1965) effettuata dal procuratore "ad litem" nell' atto di citazione. e sottolinea che il supremo collegio al di la' di ogni rigore formalistico ha ritenuto che, anche quando la procura alla lite non sia rilasciata a margine o in calce all' atto di citazione, bensi' con separato atto notarile, debba riconoscersi compreso nel mandato "ad processum" il relativo mandato "ad negotia" tale da dar vita all' esercizio della facolta' prevista dalla legge.
art. 8 comma 5 l. 26 maggio 1965, n. 590
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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