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Documento


126828
IDG790600599
79.06.00599 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
trib. bologna 30 gennaio 1978
Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 4, pt. 1b, pag. 261-262
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4181; d4182; d4183
l' a. approva la decisione del tribunale di bologna che afferma che di fronte all' inizio di un giudizio penale per reato di falso, la sospensione del giudizio civile, nel quale le scritture private sospettate di falsita' son fatte valere, si impone soltanto se in esso si apre la necessita' di accettarne la provenienza, e cio', se le scritture non sono state riconosciute, mediante istanza di verificazione. osserva infatti che se le scritture sospettate di falsita' sono non riconosciute e non sottoposte a verificazione, debbono esser del tutto trascurate nel giudizio civile, sicche' il giudizio penale e' privo di qualsiasi pregiudizialita' nei confronti di quello civile.
art. 216 c.p.c. art. 295 c.p.c. art. 3 c.p.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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