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126861
IDG790900321
79.09.00321 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tomei giovanni
pignoramento del credito e opposizione del terzo rivendicante
nota a trib. roma 25 settembre 1976
Riv. dir. proc., s. 2, an. 33 (1978), fasc. 4, pag. 794-808
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4315; d424
secondo l' annotata sentenza l' opposizione di terzo alla esecuzione non puo' essere proposta per far valere i vizi della procedura esecutiva, anche se essi siano dedotti per inficiare in radice la procedura stessa (nella specie, il terzo opponente ha utilizzato la opposizione per far valere l' improcedibilita' dell' azione esecutiva individuale ex art. 51 legge fallimentare). la stessa opposizione non puo' efficacemente servire al terzo rivendicante, dopo la chiusura del fallimento, per recuperare l' immobile venduto dall' amministrazione fallimentare, ne' la somma ricavata dalla vendita, dopo che essa ha formato oggetto di pignoramento presso il curatore, quale credito dell' ex fallito a titolo di saldo attivo del fallimento. infine, sempre secondo la decisione annotata, tra l' ordinaria azione di revindica della cosa o della somma, gia' proposta avanti al tribunale fallimentare, e l' opposizione di terzo all' esecuzione avente lo stesso oggetto non esiste litispendenza ne' connessione che possa giustificare la sospensione necessaria. l' a., affermato che, salvo per il rifiuto della legittimazione del terzo a dedurre l' improcedibilita' ex art. 51 citato, trattasi di decisioni quanto meno discutibili, si sofferma approfonditamente su tali problemi per concludere nel senso di una necessaria tutela del terzo, una volta che sia stato aggredito un bene che egli rivendica per se'.
art. 51 l. fall. art. 295 c.p.c. art. 512 c.p.c. art. 547 c.p.c. art. 548 c.p.c. art. 615 c.p.c. art. 620 c.p.c.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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