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| IDG790900321 | |
| 79.09.00321 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| tomei giovanni
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| pignoramento del credito e opposizione del terzo rivendicante
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| nota a trib. roma 25 settembre 1976
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| Riv. dir. proc., s. 2, an. 33 (1978), fasc. 4, pag. 794-808
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d4315; d424
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| secondo l' annotata sentenza l' opposizione di terzo alla esecuzione
non puo' essere proposta per far valere i vizi della procedura
esecutiva, anche se essi siano dedotti per inficiare in radice la
procedura stessa (nella specie, il terzo opponente ha utilizzato la
opposizione per far valere l' improcedibilita' dell' azione esecutiva
individuale ex art. 51 legge fallimentare). la stessa opposizione non
puo' efficacemente servire al terzo rivendicante, dopo la chiusura
del fallimento, per recuperare l' immobile venduto dall'
amministrazione fallimentare, ne' la somma ricavata dalla vendita,
dopo che essa ha formato oggetto di pignoramento presso il curatore,
quale credito dell' ex fallito a titolo di saldo attivo del
fallimento. infine, sempre secondo la decisione annotata, tra l'
ordinaria azione di revindica della cosa o della somma, gia' proposta
avanti al tribunale fallimentare, e l' opposizione di terzo all'
esecuzione avente lo stesso oggetto non esiste litispendenza ne'
connessione che possa giustificare la sospensione necessaria. l' a.,
affermato che, salvo per il rifiuto della legittimazione del terzo a
dedurre l' improcedibilita' ex art. 51 citato, trattasi di decisioni
quanto meno discutibili, si sofferma approfonditamente su tali
problemi per concludere nel senso di una necessaria tutela del terzo,
una volta che sia stato aggredito un bene che egli rivendica per se'.
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| art. 51 l. fall.
art. 295 c.p.c.
art. 512 c.p.c.
art. 547 c.p.c.
art. 548 c.p.c.
art. 615 c.p.c.
art. 620 c.p.c.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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