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126872
IDG791000151
79.10.00151 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ladu giampaolo
i "termini processuali" nell' interpretazione della commissione tributaria centrale
nota a comm. centr. sez. xxiv 3 febbraio 1976, n. 786
Dir. prat. trib., an. 49 (1978), fasc. 5, pt. 2, pag. 742-748
d2171; d2175; d4074; d4071; d4072; d4054; d4001
ricordata la disciplina dei termini fissati per l' attivita' delle parti nel procedimento davanti alle commissioni tributarie e chiarita la portata dell' espressione "termini processuali" di cui all' art. 1 della legge n. 742 del 1969 che ne prevede la sospensione nel periodo feriale, l' a. critica la tesi giurisprudenziale dell' inapplicabilita' di detta sospensione all' attivita' decisoria del giudice. sostiene che tale istituto ha nel nostro ordinamento portata generale e che, avendo lo scopo di assicurare un periodo di rispetto in coincidenza con il periodo feriale, deve operare necessariamente nei confronti di tutti i soggetti tenuti all' osservanza dei termini processuali. secondo l' a. la tesi criticata viola i diritti della difesa ed il principio del contraddittorio (principio peraltro riconosciuto violato dalla stessa commissione centrale nel caso di decisione adottata nonostante l' impossibilita' per l' ufficio di prendere visione dei rilievi difensivi e controdedurre per motivi di sciopero).
art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742 art. 152 c.p.c. d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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