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| IDG791000152 | |
| 79.10.00152 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| alliney giulio
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| l' intervento del curatore nella procedura esattoriale costituisce
non un obbligo, ne' un onere ma solo una facolta'
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| nota a cass. sez. un. 9 febbraio 1978, n. 2325
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| Dir. prat. trib., an. 49 (1978), fasc. 5, pt. 2, pag. 749-760
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d21806; d21807; d2182; d31352; d3136
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| l' a. osserva che l' onere dell' esattore di sottoporre in ogni caso
il proprio credito alla verifica fallimentare (da cui ricevono
uniforme tutela le ragioni prevalenti o concorrenti degli altri
creditori) non puo' coesistere con l' onere del curatore di
intervenire nella procedura esattoriale per la tutela di interessi
che la sua assenza volontaria o involontaria, non puo' pregiudicare.
il decreto n. 603 del 1973 ha ribadito l' onere dell' esattore, che
pure abbia esperito la procedura esecutiva individuale, di insinuare
il proprio credito al passivo fallimentare. per quanto riguarda l'
intervento del curatore nella procedura esecutiva esattoriale l' a.
fonda la tesi dell' insussistenza del relativo onere sulla
considerazione che la legge non prevede che al curatore vengano
notificati l' avviso di mora (che prelude all' esecuzione
esattoriale) e copia del verbale di pignoramento (cioe' dell' atto
che gli darebbe sicura notizia del procedimento in corso). il
curatore ha peraltro la facolta' di intervenire -quando ne abbia
notizia- nell' esecuzione esattoriale per prevenire ingiustificati
incameramenti di somme da parte dell' esattore.
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| art. 51 l. fall.
art. 52 l. fall.
art. 51 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
art. 18 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 603
art. 3 l. 31 ottobre 1966, n. 958
art. 183 bis d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645
art. 85 d.p.r. 15 maggio 1963, n. 858
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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