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126873
IDG791000152
79.10.00152 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
alliney giulio
l' intervento del curatore nella procedura esattoriale costituisce non un obbligo, ne' un onere ma solo una facolta'
nota a cass. sez. un. 9 febbraio 1978, n. 2325
Dir. prat. trib., an. 49 (1978), fasc. 5, pt. 2, pag. 749-760
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d21806; d21807; d2182; d31352; d3136
l' a. osserva che l' onere dell' esattore di sottoporre in ogni caso il proprio credito alla verifica fallimentare (da cui ricevono uniforme tutela le ragioni prevalenti o concorrenti degli altri creditori) non puo' coesistere con l' onere del curatore di intervenire nella procedura esattoriale per la tutela di interessi che la sua assenza volontaria o involontaria, non puo' pregiudicare. il decreto n. 603 del 1973 ha ribadito l' onere dell' esattore, che pure abbia esperito la procedura esecutiva individuale, di insinuare il proprio credito al passivo fallimentare. per quanto riguarda l' intervento del curatore nella procedura esecutiva esattoriale l' a. fonda la tesi dell' insussistenza del relativo onere sulla considerazione che la legge non prevede che al curatore vengano notificati l' avviso di mora (che prelude all' esecuzione esattoriale) e copia del verbale di pignoramento (cioe' dell' atto che gli darebbe sicura notizia del procedimento in corso). il curatore ha peraltro la facolta' di intervenire -quando ne abbia notizia- nell' esecuzione esattoriale per prevenire ingiustificati incameramenti di somme da parte dell' esattore.
art. 51 l. fall. art. 52 l. fall. art. 51 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 18 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 603 art. 3 l. 31 ottobre 1966, n. 958 art. 183 bis d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645 art. 85 d.p.r. 15 maggio 1963, n. 858
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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