Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


126876
IDG791000156
79.10.00156 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
amati amato
considerazioni pratiche sull' art. 50 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
Riv. leg. fisc., an. 74 (1979), fasc. 1-2, pag. 1-7
d2159; d23104; d24055
l' a. osserva che alienanti ed acquirenti di un immobile che vogliano definire in via breve con l' ufficio del registro il valore da questo contrapposto al prezzo dichiarato in atto incontrano difficolta' in quanto gli uffici non consentono che l' atto di adesione abbia luogo se non sono presenti tutte le parti contraenti. sia per tali difficolta' sia perche' l' accordo non e' facile da raggiungere dato il contrastante interesse dell' alienante e dell' acquirente, il contribuente e' portato ad intraprendere la via contenziosa. nel caso di rettifica da parte dell' ufficio sia del valore iniziale sia di quello finale, se si presenta uno solo degli alienanti l' ufficio puo' addivenire all' atto di adesione una volta che sia stata pagata l' imposta complementare invim; la stessa conseguenza si ha quando paga l' intera imposta complementare di registro uno solo degli acquirenti. se l' ufficio ha rettificato il valore iniziale e ritenuto congruo il valore finale, va esclusa dall' atto di adesione la parte acquirente in quanto non responsabile d' imposta. se ricorressero contro il valore finale tutti gli alienanti o tutti gli acquirenti, nel primo caso, esauritasi la questione sull' invim, gli acquirenti pagano l' imposta complementare di registro sul valore stabilito dalla commissione tributaria, mentre nel secondo caso, esauritasi la questione sull' imposta di registro, gli alienanti pagano su tale valore l' imposta complementare invim. secondo l' a. la necessaria presenza di tutte le parti e' richiesta solo quando sia stata intrapresa una procedura contenziosa.
art. 50 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati