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| IDG791000156 | |
| 79.10.00156 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| amati amato
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| considerazioni pratiche sull' art. 50 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n.
634
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| Riv. leg. fisc., an. 74 (1979), fasc. 1-2, pag. 1-7
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| d2159; d23104; d24055
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| l' a. osserva che alienanti ed acquirenti di un immobile che vogliano
definire in via breve con l' ufficio del registro il valore da questo
contrapposto al prezzo dichiarato in atto incontrano difficolta' in
quanto gli uffici non consentono che l' atto di adesione abbia luogo
se non sono presenti tutte le parti contraenti. sia per tali
difficolta' sia perche' l' accordo non e' facile da raggiungere dato
il contrastante interesse dell' alienante e dell' acquirente, il
contribuente e' portato ad intraprendere la via contenziosa. nel caso
di rettifica da parte dell' ufficio sia del valore iniziale sia di
quello finale, se si presenta uno solo degli alienanti l' ufficio
puo' addivenire all' atto di adesione una volta che sia stata pagata
l' imposta complementare invim; la stessa conseguenza si ha quando
paga l' intera imposta complementare di registro uno solo degli
acquirenti. se l' ufficio ha rettificato il valore iniziale e
ritenuto congruo il valore finale, va esclusa dall' atto di adesione
la parte acquirente in quanto non responsabile d' imposta. se
ricorressero contro il valore finale tutti gli alienanti o tutti gli
acquirenti, nel primo caso, esauritasi la questione sull' invim, gli
acquirenti pagano l' imposta complementare di registro sul valore
stabilito dalla commissione tributaria, mentre nel secondo caso,
esauritasi la questione sull' imposta di registro, gli alienanti
pagano su tale valore l' imposta complementare invim. secondo l' a.
la necessaria presenza di tutte le parti e' richiesta solo quando sia
stata intrapresa una procedura contenziosa.
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| art. 50 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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