Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


126883
IDG791000164
79.10.00164 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
metta vittorio
nota a comm. centr. sez. vi 4 novembre 1977, n. 12250
Iva trib. er., an. 7 (1978), fasc. 22-23 (15 dicembre), pag. 1538-153
d21719; d2175; d21721
condividendo la tesi giurisprudenziale circa l' irricevibilita' del ricorso presentato tempestivamente alla commissione tributaria centrale, ma pervenuto alla segreteria della commissione di secondo grado che ha emesso la decisione impugnata oltre i termini, l' a. osserva che l' obbligo della presentazione del ricorso a detta commissione e' previsto non solo al fine della mera trasmissione del ricorso stesso alla commissione, ma soprattutto per il previo compimento da parte della segreteria della commissione o presso la stessa di rilevanti atti di procedura. l' a. esclude che il ricorso in questione possa pervenire alla segreteria della commissione di secondo grado oltre il termine assegnato per il gravame anche in base alla considerazione che nel caso di ricorso alternativo alla corte d' appello e' la segreteria stessa che deve certificare che e' trascorso inutilmente per tutte le parti il termine per ricorrere alla commissione centrale.
art. 25 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati