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126891
IDG791000173
79.10.00173 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
corda antonio
bilancio civilistico e bilancio fiscale
Iva trib. er., an. 8 (1979), fasc. 2 (31 gennaio), pag. 73-84
d21514; d31111; d23061; d23071; d3111; d9120; d9121; d9122; d312207; d312217; d312225
prospettati fondati dubbi circa l' esistenza di un vero e proprio bilancio fiscale e precisato che esiste peraltro con certezza un particolare procedimento di determinazione del reddito fiscale che ha come punto di partenza il risultato economico espresso dal bilancio civilistico, l' a. passa in rassegna le norme tributarie sul bilancio ed osserva che vi sono soggetti obbligati a redigere il bilancio ai fini fiscali e non ai sensi della norma civilistica. rammentati i termini della nozione civilistica di imprenditore commerciale, dalla quale risultano esclusi i piccoli imprenditori e gli imprenditori agricoli (non tenuti infatti alla formazione del bilancio civilistico), e precisata la piu' ampia portata della nozione fiscale, conclude che sono tenuti alla formazione del bilancio solo ai fini fiscali coloro che esercitano attivita' di cui all' art. 2195 del codice civile non organizzate in forma d' impresa, coloro che effettuano prestazioni di servizi a terzi organizzate in forma d' impresa e coloro che esercitano attivita' agricole oltre i limiti di cui all' art. 28 del decreto n. 597 del 1973. l' a. ritiene che circa la forma del bilancio da allegare alla dichiarazione e le regole da seguire nella sua formazione, nonostante la norma fiscale non preveda metodi e schemi specifici, esistano dei vincoli impliciti posti dal contenuto delle scritture ausiliarie (corrispondenti alle scritture relativamente obbligatorie in campo civilistico), oltre a quelli espliciti relativi ai requisiti di chiarezza e precisione o di evidenza e verita' e di compilazione secondo gli schemi di cui agli artt. 2425 e 2425 bis del codice civile per le societa' di capitali.
art. 2424 c.c. art. 2425 bis art. 15 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 52 comma 1 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 2217 c.c. art. 2082 c.c. art. 2555 c.c. art. 51 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 14 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 22 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 3 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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