Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


126892
IDG791000174
79.10.00174 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
schiavon francesco
ricorsi e procure fiscali
Iva trib. er., an. 8 (1979), fasc. 2 (31 gennaio), pag. 85-90
d2171; d2170; d2175; d21710; d23230; d23235; d23136; d21714
schematizzato in apposita tabella il trattamento ai fini dell' imposta di bollo delle procure speciali davanti agli uffici e davanti alle commissioni tributarie, l' a. ricorda che sono esenti da imposta di bollo tutti gli atti relativi a rapporti tributari, comprese le copie di ricorsi, memorie, istanze ed altri atti depositati presso le commissioni tributarie, esclusi i ricorsi di parte che scontano l' imposta nel modo ordinario (carta bollata). secondo l' a., data la riconosciuta natura giurisdizionale delle commissioni tributarie, il ricorso di parte, quale primo atto del procedimento davanti ad esse, e' soggetto al tributo nella misura di lire 700, cosi' come vi sono soggetti gli atti felativi al contenzioso ancora in essere in tema di soppressa finanza locale (commissioni per i tributi locali, giunte provinciali amministrative), trattandosi di procedimenti considerati giurisdizionali. l' a. conclude lo studio con una tabella riassuntiva del trattamento dell' esibizione di documenti ad uffici tributari ed a commissioni ai fini dell' imposta di bollo che in tal caso non e' dovuta.
art. 30 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 31 tar a d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 art. 5 comma 2 tab. b d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati