Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


126895
IDG791000177
79.10.00177 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a comm. centr. sez. xxi 17 novembre 1978, n. 4131
Imp. dir. er., an. 20 (1978), fasc. 11, pt. 2, pag. 333-334
d24054; d24055; d24056
l' a. non condivide la tesi giurisprudenziale secondo cui nel caso di trasferimento di immobile acquistato entro il 31 dicembre 1972 e trasferito dopo tale data il valore iniziale, che va determinato dal contribuente alla data del i gennaio 1963, puo' essere rettificato in aumento, non costituendo un valore certo in difetto di riferimento ad un accertamento. osserva che i 2 valori da dichiarare, iniziale e finale, sono oggetto di rettifica con distinto procedimento e che la rettifica si giustifica con l' accertamento di valori che diano luogo a liquidazioni di maggiori imposte o comunque inferiori a quello iniziale dichiarato o superiori a quello finale dichiarato. la possibilita' di un aumento d' ufficio del valore iniziale dichiarato e' subordinata alla circostanza che esso sia del tutto erroneo rispetto alle condizioni dell' immobile indicate nella dichiarazione stessa o risultanti dall' atto registrato ovvero sia viziato da errore di calcolo. secondo l' a. l' irrazionalita' innegabilmente insita nel meccanismo impositivo dell' invim non puo' essere sanata in via interpretativa, ma solo con una meditata revisione della struttura dello stesso.
art. 6 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643 art. 24 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643 art. 22 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati