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126896
IDG791000178
79.10.00178 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. i 14 marzo 1978, n. 1268
Imp. dir. er., an. 20 (1978), fasc. 11, pt. 2, pag. 340-341
d201; d24160; d24167
pur condividendo la tesi giurisprudenziale secondo cui nel caso di costruzione di opere necessarie per l' occupazione permanente del sottosuolo pubblico l' utilizzazione del suolo pubblico occupato dai materiali di sterro e di costruzione da' luogo ad autonoma tassazione, l' a. esclude che le 2 tasse rappresentino il corrispettivo dovuto alla pubblica amministrazione per la concessione di 2 diversi diritti di utilizzazione della proprieta' pubblica, ritenendo che le 2 forme impositive abbiano natura di tributo e non di corrispettivo. poiche' l' esistenza dell' occupazione, nelle 2 forme, assume rilievo di presupposto d' imposta, non vi e' spazio per pattuizioni specifiche di esonero (del resto contrastanti con le norme sulla contabilita' dello stato) ed opera il principio della riserva di legge. l' a. ricorda in argomento la disciplina delle convenzioni di esonero contenuta nel testo unico sulla finanza locale
art. 29 r.d. 23 maggio 1924, n. 824 art. 39 l. 2 luglio 1952, n. 703 art. 195 bis r.d. 14 settembre 1931, n. 1175 art. 23 cost.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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