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126903
IDG791000186
79.10.00186 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di salvo nicolo'
del segreto d' ufficio dinanzi al magistrato civile e penale. cap. 1
Nuova riv. trib., an. 35 (1979), fasc. 1, pag. 1-4
d5111; d6144; d61462; d1611; d2151; d2154; d23032; d41513
ricordata la carenza ed il non aggiornamento delle norme in tema di segreto d' ufficio davanti al magistrato civile e penale e relative istruzioni amministrative, l' a. esclude che il problema del comportamento giuridico del funzionario davanti alla richiesta del magistrato civile o penale di esibizione della dichiarazione dei redditi o di altro documento ritenuto segreto possa risolversi in base ad una circolare ministeriale emanata in tema di imposta complementare secondo cui i funzionari dell' amministrazione finanziaria sostenuti al segreto d' ufficio ai sensi dell' art. 326 del codice penale sono passibili delle pene da esso comminate. nel vigente triplice ordinamento costituzionale dei poteri dello stato deve ritenersi che il funzionario delle finanze possa svolgere un sindacato di legittimita' sull' ordine del magistrato ed escludersi comunque la sussistenza di un obbligo di indiscriminata adesione alle richieste della magistratura. secondo l' a. l' inapplicabilita' del segreto d' ufficio per le richieste provenienti dalla magistratura, prevista nella ricordata circolare, resta operante solo nel presupposto che il reato cada nel segreto d' ufficio.
art. 326 c.p. art. 17 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 art. 15 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 art. 28 cost. art. 24 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3062 art. 337 c.p.p. art. 342 c.p.p. art. 17 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 art. 352 c.p.p.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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