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| IDG791000187 | |
| 79.10.00187 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bortoluzzi giorgio
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| imposte dirette. riscossione. privilegio dell' imposta fondiaria sul
credito fondiario
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| Nuova riv. trib., an. 35 (1979), fasc. 1, pag. 4-7
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| d21822; d30570; d915; d21806; d2182
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| premesso che l' esattore non e' tenuto a preoccuparsi, in sede di
riscossione dell' irpef sul reddito agrario, se gli eventuali
capitali di esercizio, scorte vive o morte rinvenute in via
esecutiva, appartengano al colono o al proprietario in quanto sono i
mezzi strumentali che concorrono alla produzione del reddito oggetto
dell' esecuzione a rispondere per il soddisfacimento dell' imposta,
l' a. afferma che nel caso di trasferimento del fondo da uno ad altro
proprietario si ha responsabilita' personale dell' acquirente del
fondo, mentre nel caso di passaggio della colonia da uno ad altro
colono il nuovo colono non puo' ritenersi responsabile. nel caso in
cui il proprietario rientri nel godimento del fondo locato per
risoluzione del contratto facendo suoi i frutti, su questi non puo'
estendersi il privilegio fiscale in quanto il tributo colpisce il
reddito ricavato dal fittavolo. secondo l' a. il credito agrario sui
frutti del fondo prevale sui crediti per imposta dominicale od
imposta sul reddito agrario o su qualunque altro credito di altra
natura, ma non sul credito per l' imposta fondiaria che riguarda il
fondo stesso.
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| art. 55 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
art. 66 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
art. 8 r.d. 29 luglio 1927, n. 1509
art. 65 comma 3 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
art. 28 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 30 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 2771 c.c.
art. 2778 c.c.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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