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126904
IDG791000187
79.10.00187 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bortoluzzi giorgio
imposte dirette. riscossione. privilegio dell' imposta fondiaria sul credito fondiario
Nuova riv. trib., an. 35 (1979), fasc. 1, pag. 4-7
d21822; d30570; d915; d21806; d2182
premesso che l' esattore non e' tenuto a preoccuparsi, in sede di riscossione dell' irpef sul reddito agrario, se gli eventuali capitali di esercizio, scorte vive o morte rinvenute in via esecutiva, appartengano al colono o al proprietario in quanto sono i mezzi strumentali che concorrono alla produzione del reddito oggetto dell' esecuzione a rispondere per il soddisfacimento dell' imposta, l' a. afferma che nel caso di trasferimento del fondo da uno ad altro proprietario si ha responsabilita' personale dell' acquirente del fondo, mentre nel caso di passaggio della colonia da uno ad altro colono il nuovo colono non puo' ritenersi responsabile. nel caso in cui il proprietario rientri nel godimento del fondo locato per risoluzione del contratto facendo suoi i frutti, su questi non puo' estendersi il privilegio fiscale in quanto il tributo colpisce il reddito ricavato dal fittavolo. secondo l' a. il credito agrario sui frutti del fondo prevale sui crediti per imposta dominicale od imposta sul reddito agrario o su qualunque altro credito di altra natura, ma non sul credito per l' imposta fondiaria che riguarda il fondo stesso.
art. 55 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 66 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 8 r.d. 29 luglio 1927, n. 1509 art. 65 comma 3 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 28 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 30 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 2771 c.c. art. 2778 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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