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126907
IDG791000190
79.10.00190 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di salvo nicolo'
del segreto di ufficio dinanzi al magistrato civile e penale. cap. 2
Nuova riv. trib., an. 35 (1979), fasc. 2, pag. 55-60
d2151; d04012; d2154; d5111; d61462; d4062; d4151; d41513
proseguendo in una ricerca gia' avviata, l' a., ribadita l' inesistenza di un obbligo del funzionario amministrativo di aderire a qualunque richiesta del magistrato anche illegittima, sostiene che nel caso in cui il giudice civile rivolga al funzionario delle finanze una richiesta immotivata (o genericamente motivata) di trasmissione della dichiarazione unica dei redditi di un contribuente il funzionario stesso debba rifiutarsi di aderire all' invito di esibizione, salvo comunicazione dei dati contenuti nella dichiarazione. l' a. fonda tale tesi sulla considerazione che e' prevista la comunicazione di notizie (ma non l' esibizione), che tali notizie possono riguardare atti di ufficio e non atti di parte e che comunque il giudice non puo' sostituirsi al contribuente nel chiedere d' ufficio notizie che vanno richieste dalla parte stessa.
art. 68 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 6 l. 19 luglio 1977, n. 412 art. 328 c.p. art. 326 c.p. art. 15 cost. art. 342 c.p.p. art. 352 c.p.p. art. 118 c.p.c. art. 213 c.p.c. art. 210 c.p.c. art. 211 c.p.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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