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| IDG791000193 | |
| 79.10.00193 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| de rosa luigi
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| ritenuta d' acconto e procedure concorsuali
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| Rass. mens. imp. dr., an. 28 (1979), fasc. 1, pag. 7-10
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d21801; d23028; d23037; d23068; d31352
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| l' a. ricorda che gia' prima dell' entrata in vigore della riforma
tributaria si era posto il problema dell' applicabilita' della
ritenuta d' acconto ai compensi corrisposti al curatore e ad altri
soggetti per prestazioni professionali effettuate in occasione e nei
confronti di procedure concorsuali. dissentendo dall' orientamento
ministeriale, il prevalente indirizzo giurisprudenziale si consolido'
nel senso dell' inapplicabilita', trovando vasti consensi nella piu'
autorevole dottrina. dopo l' entrata in vigore delle norme della
riforma tributaria, che hanno ampliato la casistica delle ritenute,
sono stati affermati nelle diverse sedi principi che ricalcano quelli
rammentati. autorevole dottrina ha negato la sussistenza dell'
obbligo di operare la ritenuta da parte del curatore, in quanto
questi non esercita alcuna impresa e non rappresenta il fallito. il
ministero delle finanze si e' espresso nel senso della sussistenza
dell' obbligo della ritenuta per i redditi di lavoro dipendente
liquidati, essendo la funzione del curatore strettamente connessa
alla posizione del debitore fallito, nella cui sfera la sua attivita'
va ricondotta.
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| art. 3 l. 28 ottobre 1970, n. 801
l. 18 dicembre 1970, n. 1034
cass. 5 aprile 1974, n. 955
art. 23 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
decr. trib. vigevano 26 marzo 1973
decr. trib. roma 14 febbraio 1973
decr. trib. milano 7 febbraio 1972
decr. trib. milano 19 dicembre 1974
decr. trib. macerata 30 aprile 1975
decr. trib. napoli 21 luglio 1976
app. firenze 25 gennaio 1974
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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