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Documento


126909
IDG791000193
79.10.00193 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de rosa luigi
ritenuta d' acconto e procedure concorsuali
Rass. mens. imp. dr., an. 28 (1979), fasc. 1, pag. 7-10
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d21801; d23028; d23037; d23068; d31352
l' a. ricorda che gia' prima dell' entrata in vigore della riforma tributaria si era posto il problema dell' applicabilita' della ritenuta d' acconto ai compensi corrisposti al curatore e ad altri soggetti per prestazioni professionali effettuate in occasione e nei confronti di procedure concorsuali. dissentendo dall' orientamento ministeriale, il prevalente indirizzo giurisprudenziale si consolido' nel senso dell' inapplicabilita', trovando vasti consensi nella piu' autorevole dottrina. dopo l' entrata in vigore delle norme della riforma tributaria, che hanno ampliato la casistica delle ritenute, sono stati affermati nelle diverse sedi principi che ricalcano quelli rammentati. autorevole dottrina ha negato la sussistenza dell' obbligo di operare la ritenuta da parte del curatore, in quanto questi non esercita alcuna impresa e non rappresenta il fallito. il ministero delle finanze si e' espresso nel senso della sussistenza dell' obbligo della ritenuta per i redditi di lavoro dipendente liquidati, essendo la funzione del curatore strettamente connessa alla posizione del debitore fallito, nella cui sfera la sua attivita' va ricondotta.
art. 3 l. 28 ottobre 1970, n. 801 l. 18 dicembre 1970, n. 1034 cass. 5 aprile 1974, n. 955 art. 23 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 decr. trib. vigevano 26 marzo 1973 decr. trib. roma 14 febbraio 1973 decr. trib. milano 7 febbraio 1972 decr. trib. milano 19 dicembre 1974 decr. trib. macerata 30 aprile 1975 decr. trib. napoli 21 luglio 1976 app. firenze 25 gennaio 1974
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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