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Documento


126910
IDG791000194
79.10.00194 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ardizzone mario
anno 1975: cumulo e decumulo
Rass. mens. imp. dr., an. 28 (1979), fasc. 1, pag. 10-12
d21512; d23061; d23062; d23063; d23064
ricordato che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalita' delle norme relative al concorso dei redditi della moglie ai fini dell' imposizione diretta personale a carico del marito, la disciplina dell' irpef e' stata modificata nel senso che e' stata prevista la liquidazione distinta dell' imposta dovuta da ciascun coniuge, l' a. precisa che dall' anno 1975 (compresi gli anni precedenti per la complementare non ancora definita) i coniugi non legalmente separati sono considerati soggetti autonomi d' imposta e nei loro confronti e' disposta la liquidazione dell' irpef limitatamente ai casi in cui il tributo e' dovuto. l' irpef non e' dovuta quando non sussiste l' obbligo di dichiarare il reddito corrispondente e cioe' quando il soggetto (nella specie il coniuge) abbia posseduto solo redditi fondiari non superiori a 360.000 lire complessive: il marito, quale unico dichiarante, potra' fruire della detrazione dell' intera quota di 36.000 lire per la moglie a carico. pertanto la sussistenza dell' obbligo della dichiarazione per la moglie rimane come condizione per giustificare la riliquidazione dell' irpef separatamente a carico di ciascuno dei coniugi.
c. cost. 15 luglio 1976, n. 176 l. 13 aprile 1977, n. 114 art. 1 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 circ. min. finanze 18 luglio 1977, n. 5/6340
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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