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| IDG790400014 | |
| 79.04.00014 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| onida valerio
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| principi buoni, applicazioni discutibili
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| nota a c. cost. 7 febbraio 1978, n. 16
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| Pol. dir., an. 9 (1978), fasc. 5, pag. 561-568
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d021433
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| l' a. ritiene che la sentenza n. 16 del 1978 con cui la corte
costituzionale ha dichiarato inammissibili 4 degli 8 referendum
proposti nell' autunno 1977 e' il tipico esempio di quelle decisioni
'creative' con cui la corte tende a porsi come 'organo di chiusura'
di interessi costituzionalmente protetti, attraverso una
interpretazione estensiva dell' art. 2, i comma, della legge
costituzionale n. 1 del 1953 che fissa la competenza della corte in
materia di ammissibilita' dei referendum. nella decisione sono
contenute le esigenze di ordine costituzionale che la corte ha
ritenuto necessarie, anche per supplire alle lacunosita' della legge
n. 352 del 1970 sull' attuazione dei referendum: necessita' che i
referendum investano quesiti sufficientemente unitari; non
sottoponibilita' a referendum di norme di legge costituzionali o a
contenuto costituzionalmente vincolato; interpretazione
logico-sistematica dei divieti espressi nell' art. 75 della
costituzione. l' a. condivide l' impostazione della corte, e in
particolare la sua decisione di non ammettere il referendum sul
concordato che avrebbe leso l' art. 7 della costituzione; espone i
motivi per cui non condivide la decisione di non ammissibilita' degli
altri tre referendum: sulla legge manicomiale, sul codice militare di
pace, sulla commissione parlamentare inquirente.
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| l. 25 maggio 1970, n. 352
art. 7 cost.
art. 75 cost.
l. cost. 11 marzo 1953, n. 1
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| Ist. filosofia del diritto - Univ. FI PV ROMA
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