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126956
IDG790600543
79.06.00543 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
dotti vittorio
revocatoria fallimentare dell' ipoteca cambiaria nei confronti del terzo giratario
intervento al convegno di studio in onore di lorenzo mossa, sassari-alghero 28-29-30 settembre 1978
Giur. comm., an. 6 (1979), fasc. 1, pt. 1, pag. 67-74
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d313330; d30572
secondo l' opinione dell' a., per valutare la contestualita' dell' ipoteca, ai fini dell' articolo 67 legge fallimentare, deve aversi riguardo non all' epoca di costituzione della obbligazione cartolare, bensi' a quella del credito sottostante, cosi' che non puo' essere considerata contestuale al sorgere del credito l' ipoteca concessa in occasione del rilascio di una cambiale per un credito preesistente. il problema della revoca dell' ipoteca cambiaria nei confronti del terzo giratario deve essere regolato alla stregua del diritto comune e rimane indifferente alla natura, cartolare o extracartolare, della garanzia e al conseguente atteggiarsi delle relative eccezioni. ne consegue che in caso di girata della cambiale ipotecaria il curatore fallimentare puo' esperire l' azione revocatoria ex articolo 67 legge fallimentare contro il terzo giratario del titolo solo a patto che ricorrano le condizioni richieste dalla citata norma nei suoi diretti confronti: in altre parole la conoscenza dello stato di insolvenza deve essere dimostrata dal curatore in capo al terzo giratario.
art. 67 l. fall. art. 2901 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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