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| IDG790600555 | |
| 79.06.00555 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cabras giovanni
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| efficacia probatoria dell' estratto dei saldaconti bancari e
fallimento del cliente
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| nota a app. bologna, 14 maggio 1977
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| Giur. comm., an. 6 (1979), fasc. 1, pt. 2, pag. 158-172
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d3136
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| l' a. sottolinea come vi sia, in dottrina ed in giurisprudenza,
disparita' di vedute sul valore giuridico da riconoscere all'
estratto dei saldaconti. secondo l' opinione prevalente tale
documentazione e' idonea solo ad ottenere il decreto ingiuntivo e non
rappresenta prova del credito in sede di opposizione al decreto. l'
efficacia probatoria dell' estratto dei saldaconti in sede di
opposizione al decreto ingiuntivo e' invece da altra giurisprudenza,
secondo cui l' art. 102 attribuisce ad alcuni istituti di credito,
per la notoria efficienza ed affidabilita' della loro organizzazione,
il potere di certificare i propri crediti. sul problema della
ammissione al passivo del fallimento si esclude generalmente che l'
estratto dei saldaconti possa essere considerato idoneo documento
giustificativo ai sensi dell' art. 93 legge fallimentare. tuttavia
nella prassi dei principali tribunali sembra seguita la tesi
positiva, anche nella considerazione che il procedimento di verifica
dei decreti e' di tipo sommario ed e' stato accostato per questo al
procedimento monitorio.
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| art. 93 l. fall.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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