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126968
IDG790600555
79.06.00555 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cabras giovanni
efficacia probatoria dell' estratto dei saldaconti bancari e fallimento del cliente
nota a app. bologna, 14 maggio 1977
Giur. comm., an. 6 (1979), fasc. 1, pt. 2, pag. 158-172
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3136
l' a. sottolinea come vi sia, in dottrina ed in giurisprudenza, disparita' di vedute sul valore giuridico da riconoscere all' estratto dei saldaconti. secondo l' opinione prevalente tale documentazione e' idonea solo ad ottenere il decreto ingiuntivo e non rappresenta prova del credito in sede di opposizione al decreto. l' efficacia probatoria dell' estratto dei saldaconti in sede di opposizione al decreto ingiuntivo e' invece da altra giurisprudenza, secondo cui l' art. 102 attribuisce ad alcuni istituti di credito, per la notoria efficienza ed affidabilita' della loro organizzazione, il potere di certificare i propri crediti. sul problema della ammissione al passivo del fallimento si esclude generalmente che l' estratto dei saldaconti possa essere considerato idoneo documento giustificativo ai sensi dell' art. 93 legge fallimentare. tuttavia nella prassi dei principali tribunali sembra seguita la tesi positiva, anche nella considerazione che il procedimento di verifica dei decreti e' di tipo sommario ed e' stato accostato per questo al procedimento monitorio.
art. 93 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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