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126986
IDG790600588
79.06.00588 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
runggaldier ulrich
malattia e ferie del lavoratore
Riv. dir. lav., an. 30 (1978), fasc. 3, pt. 1, pag. 274-292
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7445; d746
l' a., analizzata la giurisprudenza che tratta il problema degli effetti della malattia intervenuta nel corso delle ferie e constatata la mancanza di una specifica disciplina normativa dell' ipotesi, tenta di risolvere il problema ricorrendo alla disciplina generale del rapporto di lavoro. muovendo dall' effetto sospensivo della malattia previsto dall' art. 2210 c.c., l' a. ritiene che la malattia sospenda tutti quegli elementi del rapporto di lavoro la cui funzione non puo' trovare attuazione a causa dell' evento morboso. considerando quindi le ferie come vero e proprio elemento del rapporto di lavoro che non puo' svolgere la propria funzione quando interviene una malattia, l' a. afferma che la malattia sopravvenuta durante il periodo feriale ne sospende il decorso, ossia che le giornate di malattia cadute in tale periodo non sono computabili nelle ferie. l' a. non ritiene, invece, utile ricorrere all' art. 2, punto 3, della convenzione dell' oil n. 52, in quanto considera tale norma poco chiara e suscettibile di piu' interpretazioni. l' a. conclude con una breve rassegna delle soluzioni date al problema dal legislatore austriaco e da quello tedesco: sia in austria che in germania la malattia interrompe il decorso delle ferie e il lavoratore ha diritto ad un ulteriore periodo di riposo pari a quello non goduto a causa di malattia.
art. 2210 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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