Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


127043
IDG790800033
79.08.00033 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
d' orazio giustino
sul "riordinamento" del tribunale supremo militare (principi costituzionali e prospettive di riforma)
comunicazione presentata al convegno su "la costituzione italiana: il disegno originario e la realta' attuale", svolto a como nei giorni 25-26 novembre 1978
Giur. cost., an. 23 (1978), fasc. 12, pt. 1, pag. 1363-1389
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6610; d023
il disegno costituzionale dell' assetto normativo e organizzatorio della giustizia militare e' del tutto inattuato e disattesoe' il chiaro precetto dell' articolo 111 della costituzione e la relativa sesta disposizione transitoria sul riordinamento tribunale supremo. questi, conforme l' art. 400 del codice penale militare di pace piu' volte salvato da censure costituzionali, continua ad esercitare il controllo di legittimita' sui tribunali militari territoriali, vigente in luogo dell' ordinario ricorso per cassazione. acquiescente all' inerzia del legislatore e' stata sia la giurisprudenza della cassazione -che ha evitato di rivendicare una propria prerogativa- sia quella della corte costituzionale che, con contraddittorio atteggiamento ed inspiegabile cautela, specie quando per altri giudici speciali e per altre omissioni del legislatore la sua giurisprudenza si era fatta piu' avvertita ed incisiva, ha evitato di far valere i profili di illegittimita' direttamente rilevabili ex articolo 111 costituzione e si e' persino sottratta al rigore della sua precedente giurisprudenza sul principio di indipendenza dei giudici, quando si e' trattato di quelli militari. delle prospettate ipotesi di riforma va respinta, per la sua insostenibilita' alla luce delle numerose argomentazioni contrarie offerte dal testo e dalla sistematica costituzionale, quella compromissoria e conservatrice che vorrebbe l' inserzione del tribunale supremo nella cassazione come sezione specializzata di questa. va prefigurata invece -e senza l' ulteriore tentativo di far passare quella prima tesi in combinazione con la seconda- la trasformazione di quel tribunale in un secondo grado di giurisdizione per la giustizia militare, restituendo in toto alla cassazione le sue funzioni in materia.
art. 400 c.p.mil.p.
Centro diretto da G.F. Ciaurro - Camera dei Deputati



Ritorna al menu della banca dati