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| IDG790800033 | |
| 79.08.00033 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| d' orazio giustino
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| sul "riordinamento" del tribunale supremo militare (principi
costituzionali e prospettive di riforma)
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| comunicazione presentata al convegno su "la costituzione italiana: il
disegno originario e la realta' attuale", svolto a como nei giorni
25-26 novembre 1978
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| Giur. cost., an. 23 (1978), fasc. 12, pt. 1, pag. 1363-1389
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6610; d023
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| il disegno costituzionale dell' assetto normativo e organizzatorio
della giustizia militare e' del tutto inattuato e disattesoe' il
chiaro precetto dell' articolo 111 della costituzione e la relativa
sesta disposizione transitoria sul riordinamento tribunale supremo.
questi, conforme l' art. 400 del codice penale militare di pace piu'
volte salvato da censure costituzionali, continua ad esercitare il
controllo di legittimita' sui tribunali militari territoriali,
vigente in luogo dell' ordinario ricorso per cassazione. acquiescente
all' inerzia del legislatore e' stata sia la giurisprudenza della
cassazione -che ha evitato di rivendicare una propria prerogativa-
sia quella della corte costituzionale che, con contraddittorio
atteggiamento ed inspiegabile cautela, specie quando per altri
giudici speciali e per altre omissioni del legislatore la sua
giurisprudenza si era fatta piu' avvertita ed incisiva, ha evitato di
far valere i profili di illegittimita' direttamente rilevabili ex
articolo 111 costituzione e si e' persino sottratta al rigore della
sua precedente giurisprudenza sul principio di indipendenza dei
giudici, quando si e' trattato di quelli militari. delle prospettate
ipotesi di riforma va respinta, per la sua insostenibilita' alla luce
delle numerose argomentazioni contrarie offerte dal testo e dalla
sistematica costituzionale, quella compromissoria e conservatrice che
vorrebbe l' inserzione del tribunale supremo nella cassazione come
sezione specializzata di questa. va prefigurata invece -e senza l'
ulteriore tentativo di far passare quella prima tesi in combinazione
con la seconda- la trasformazione di quel tribunale in un secondo
grado di giurisdizione per la giustizia militare, restituendo in toto
alla cassazione le sue funzioni in materia.
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| art. 400 c.p.mil.p.
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