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| IDG790800036 | |
| 79.08.00036 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pace alessandro
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| sulla rilevanza processuale del segreto professionale dei giornalisti
in italia e negli stati uniti d' america
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| Giur. cost., an. 23 (1978), fasc. 12, pt. 1, pag. 1257-1269
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d61462; d04017; d9610; d9694
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| raccogliendo l' eco di conformi posizioni della dottrina, i pretori
di cagliari e sondrio hanno chiesto la dichiarazione di
illegittimita' dell' art. 351 codice procedura penale nella parte in
cui non prevede anche per i giornalisti -come per gli avvocati, i
procuratori, i medici, ecc.- la facolta' di astenersi dal deporre in
giudizio quando ritengano di dover mantenere riservata la fonte delle
loro informazioni. la tesi e' pero' argomentata da molti
fraintendimenti. anzitutto, dall' errata premessa che l' art. 21
cost. implichi, nella tutela della liberta' di stampa, una pari
salvaguardia del diritto di acquisizione delle notizie (ed invece il
testo costituzionale tutela primariamente soltanto la liberta' di
informare e configura il diritto di essere informati sotto il profilo
risultante da quella liberta'), ma piu' ancora dalla pericolosa
configurazione di una stampa intesa come "funzione" -e non liberta'-
per la quale ai giornalisti sarebbe commessa la tutela diffusa degli
interessi politici della collettivita' ed un controllo non
istituzionale sui pubblici poteri. con evidente pericolo di ulteriore
decadimento dei controlli istituzionali e dimenticando che l' accesso
alle informazioni e' disciplinato dalla costituzione sotto il profilo
della legittimita' dei mezzi con limitate prerogative solo a favore
della investigazione pubblica. l' analisi parallela della
giurisprudenza della corte suprema degli stati uniti chiarisce e
conferma come quel diritto e' circoscritto, anche per i giornalisti,
nei limiti comuni e come in questi non subisce particolare
compressione dal pregiudizio di fatto che potrebbe derivare alla
fonte riservata nell' esplicarsi di principi costituzionalmente
rilevanti quali la giurisdizione e i diritti della difesa. non si
tratta di un contrasto tra principi pariordinati. nella
prefigurazione di una disciplina di merito nemmeno la piu' creativa
delle sentenze della corte puo' spingersi dove solo la
discrezionalita' del legislatore puo' graduare le opportunita'.
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| art. 351 c.p.c.
art. 2 l. 3 febbraio 1963, n. 69
ord. pret. cagliari 24 marzo 1976
ord. pret. sondrio 15 settembre 1977
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