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Stampa giuridica

Documento


127046
IDG790800036
79.08.00036 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pace alessandro
sulla rilevanza processuale del segreto professionale dei giornalisti in italia e negli stati uniti d' america
Giur. cost., an. 23 (1978), fasc. 12, pt. 1, pag. 1257-1269
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d61462; d04017; d9610; d9694
raccogliendo l' eco di conformi posizioni della dottrina, i pretori di cagliari e sondrio hanno chiesto la dichiarazione di illegittimita' dell' art. 351 codice procedura penale nella parte in cui non prevede anche per i giornalisti -come per gli avvocati, i procuratori, i medici, ecc.- la facolta' di astenersi dal deporre in giudizio quando ritengano di dover mantenere riservata la fonte delle loro informazioni. la tesi e' pero' argomentata da molti fraintendimenti. anzitutto, dall' errata premessa che l' art. 21 cost. implichi, nella tutela della liberta' di stampa, una pari salvaguardia del diritto di acquisizione delle notizie (ed invece il testo costituzionale tutela primariamente soltanto la liberta' di informare e configura il diritto di essere informati sotto il profilo risultante da quella liberta'), ma piu' ancora dalla pericolosa configurazione di una stampa intesa come "funzione" -e non liberta'- per la quale ai giornalisti sarebbe commessa la tutela diffusa degli interessi politici della collettivita' ed un controllo non istituzionale sui pubblici poteri. con evidente pericolo di ulteriore decadimento dei controlli istituzionali e dimenticando che l' accesso alle informazioni e' disciplinato dalla costituzione sotto il profilo della legittimita' dei mezzi con limitate prerogative solo a favore della investigazione pubblica. l' analisi parallela della giurisprudenza della corte suprema degli stati uniti chiarisce e conferma come quel diritto e' circoscritto, anche per i giornalisti, nei limiti comuni e come in questi non subisce particolare compressione dal pregiudizio di fatto che potrebbe derivare alla fonte riservata nell' esplicarsi di principi costituzionalmente rilevanti quali la giurisdizione e i diritti della difesa. non si tratta di un contrasto tra principi pariordinati. nella prefigurazione di una disciplina di merito nemmeno la piu' creativa delle sentenze della corte puo' spingersi dove solo la discrezionalita' del legislatore puo' graduare le opportunita'.
art. 351 c.p.c. art. 2 l. 3 febbraio 1963, n. 69 ord. pret. cagliari 24 marzo 1976 ord. pret. sondrio 15 settembre 1977
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