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| IDG790800039 | |
| 79.08.00039 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cuocolo fausto
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| sulla forza di legge del regolamento per il personale della corte dei
conti
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| nota a c. cost. 20 luglio 1978, n. 74
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| Giur. cost., an. 23 (1978), fasc. 12, pt. 1, pag. 1212-1226
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d01122; d01171; d1405
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| la questione preliminare affrontata dalla corte nella sentenza
annotata mostra come i soli criteri di "forza" e "valore" di legge
non siano in grado di fornire soluzioni univoche sulla natura
legislativa degli atti e sulla loro conseguente assoggettabilita' al
giudizio costituzionale. non convincono infatti le argomentazioni con
cui la sentenza conclude per la natura legislativa del regolamento
per la carriera e la disciplina del personale della corte dei conti
emanato in forza e con le procedure di cui all' articolo 32 della
legge 3 aprile 1933, n. 225. e' ambivalente lo stesso assunto
principale del favore per la salvezza dell' atto. si puo' infatti
affermare che quell' atto, qualificato come regolamento, sarebbe
illegittimo perche' emanato senza le procedure di cui all' articolo 1
della legge 31 gennaio 1926, n. 100 e argomentare cosi', in favore
della salvezza, l' art. 32 della citata legge 225 come una norma di
delegazione legislativa. ma, proprio questa affermazione porterebbe a
concludere che l' atto, legislativo per la citata delega e quindi
assoggettabile al giudizio della corte, deve essere dichiarato
illegittimo da questa perche' approvato, come reca il citato art. 32,
senza la prescritta deliberazione del consiglio dei ministri. ma
ambivalente e' anche la successiva argomentazione avanzata dalla
corte -essere la legge 225 una legge costituzionale e quindi in grado
di derogare alle procedure di formazione dell' atto- perche' in tal
caso resta nuovamente possibile argomentare sia una deroga a quelle
di delegazione legislativa, che a quelle regolamentari. giova allora
ricorrere a soluzioni eclettiche in cui trovano adeguato spazio anche
gli elementi contenutistici.
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| art. 32 l. 3 aprile 1933, n. 225
r.d. 12 ottobre 1933, n. 1364
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