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127050
IDG790800040
79.08.00040 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bartole sergio
attribuzione ai giudici di funzioni non giurisdizionali e tutela della loro indipendenza
nota a c. cost. 21 dicembre 1978, n. 84 e 21 dicembre 1978, n. 87
Giur. cost., an. 23 (1978), fasc. 12, pt. 1, pag. 1204-1211
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d021431; d02144; d02302; d6431; d6432
nella prima delle ordinanze annotate, la mera ipoteticita' del conflitto prospettato travolge nella dichiarazione di inammissibilita' anche il profilo dell' eventuale contrasto tra l' indipendenza del giudice e la sua chiamata alla verificazione dei registri dello stato civile. meno convincente appare la decisione della corte nel caso in cui l' ammissibilita' del conflitto e' decisa negandone la legittimazione perche' requisito soggettivo che il giudice ha solo nella situazione di piena indipendenza costituzionalmente garantita alla funzione giurisdizionale e non, invece, al giudice di sorveglianza che provvede sui reclami dei detenuti. ma, sia per la stretta relazione funzionale tra compiti giurisdizionali e attivita' complementari, sia per la stessa rilevanza in queste ultime della sua funzione di elemento super partes, il ruolo del giudice nella fase di esecuzione della pena non puo' ridursi ad una mera attivita' di carattere amministrativo, che l' amministrazione penale puo' ritenere anche non vincolante. rileva invece il profilo della incoerenza delle norme in oggetto in quanto prospettano per il giudice un' attivita' cui non e' assicurata osservanza. profilo, per altro, difficilmente azionabile in assenza di una norma-parametro cui correlare la pretesa che il comportamento omissivo dell' amministrazione leda la sfera delle attribuzioni del magistrato. e' prefigurabile invece l' assimilazione del giudice di sorveglianza in sede di decisione sui reclami, alla posizione della sezione di controllo della corte dei conti, per la quale e' stato rilevato il potere di sollevare la questione incidentale di legittimita' nel corso del giudizio di verifica. rileverebbe allora in questa diversa sede quel controllo di coerenza cui si cennava.
art. 69 l. 26 luglio 1975, n. 354
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