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| IDG790800040 | |
| 79.08.00040 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bartole sergio
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| attribuzione ai giudici di funzioni non giurisdizionali e tutela
della loro indipendenza
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| nota a c. cost. 21 dicembre 1978, n. 84 e 21 dicembre 1978, n. 87
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| Giur. cost., an. 23 (1978), fasc. 12, pt. 1, pag. 1204-1211
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d021431; d02144; d02302; d6431; d6432
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| nella prima delle ordinanze annotate, la mera ipoteticita' del
conflitto prospettato travolge nella dichiarazione di
inammissibilita' anche il profilo dell' eventuale contrasto tra l'
indipendenza del giudice e la sua chiamata alla verificazione dei
registri dello stato civile. meno convincente appare la decisione
della corte nel caso in cui l' ammissibilita' del conflitto e' decisa
negandone la legittimazione perche' requisito soggettivo che il
giudice ha solo nella situazione di piena indipendenza
costituzionalmente garantita alla funzione giurisdizionale e non,
invece, al giudice di sorveglianza che provvede sui reclami dei
detenuti. ma, sia per la stretta relazione funzionale tra compiti
giurisdizionali e attivita' complementari, sia per la stessa
rilevanza in queste ultime della sua funzione di elemento super
partes, il ruolo del giudice nella fase di esecuzione della pena non
puo' ridursi ad una mera attivita' di carattere amministrativo, che
l' amministrazione penale puo' ritenere anche non vincolante. rileva
invece il profilo della incoerenza delle norme in oggetto in quanto
prospettano per il giudice un' attivita' cui non e' assicurata
osservanza. profilo, per altro, difficilmente azionabile in assenza
di una norma-parametro cui correlare la pretesa che il comportamento
omissivo dell' amministrazione leda la sfera delle attribuzioni del
magistrato. e' prefigurabile invece l' assimilazione del giudice di
sorveglianza in sede di decisione sui reclami, alla posizione della
sezione di controllo della corte dei conti, per la quale e' stato
rilevato il potere di sollevare la questione incidentale di
legittimita' nel corso del giudizio di verifica. rileverebbe allora
in questa diversa sede quel controllo di coerenza cui si cennava.
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| art. 69 l. 26 luglio 1975, n. 354
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