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| IDG790800044 | |
| 79.08.00044 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| crisafulli vezio
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| giustizia costituzionale e potere legislativo
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| relazione presentata alla iii conferenza delle corti costituzionali
europee (roma 20-22 ottobre 1976) sul primo tema all' ordine del
giorno recante la stessa intitolazione
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| Diritto e societa', s. 2, an. 1978 (1978), fasc. 1, pag. 51-69
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| d021150; d021430; d95022; d95102
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| natura ed efficacia del controllo costituzionale di legittimita'
fanno preferire ch' esso sia affidato ad un organo esterno alle
assemblee parlamentari tale che, per estrazione, non sia ad esse
politicamente omogeneo. configurazione preferibile anche se accentua
problematicamente le reciproche influenze. dei due aspetti del
controllo, quello sulla legittimita' formale delle leggi richiama la
questione della opponibilita' degli interna corporis delle assemblee
alla giustizia costituzionale risolta dall' attuale giurisprudenza
della corte italiana nell' ambito del sindacato alla stregua delle
sole norme di formazione legislativa contenute nella costituzione. il
sindacato sulla costituzionalita' materiale delle leggi trova invece
i suoi punti critici nei limiti che il giudizio assume e negli
effetti che ciascun ordinamento riconnette alle pronunce della
rispettiva corte. quel limite non e' facilmente indicabile quando,
per sua natura, il giudizio di legittimita' si avvicina ad una
autonoma decisione di politica legislativa ed invade cosi' il campo
riservato alle assemblee. resta allora, connesso alle forme che la
decisione assume, il richiamo al self-restraint delle corti. forme
cui e' affidata la duttilita' degli effetti delle sentenze, specie in
quegli ordinamenti che ad esse fanno direttamente conseguire la
caducazione ex tunc delle norme censurate. sono le sentenze
interpretative, manipolative e direttive elaborate dalla corte
italiana, ma che trovano equivalenze e corrispettivi nella
giurisprudenza delle altre corti. di limitata efficacia sono invece
questi strumenti giurisprudenziali quando oggetto del confronto e' l'
inadempienza del parlamento di fronte ad indicazioni costituzionali
che gli fanno carico di una determinata attivita' legislativa, o
quando legge e sentenza si contendono successivamente l' esclusivita'
in un determinato campo. se nel primo caso le corti possono ancora
trasformare le loro sentenze con motivazioni direttive e subordinate
al loro accoglimento una conforme decisione futura, solo in un
reciproco e costante self-restraint di corte e parlamento e' la
strada che si puo' indicare per una crisi nel secondo caso.
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