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127052
IDG790800044
79.08.00044 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
crisafulli vezio
giustizia costituzionale e potere legislativo
relazione presentata alla iii conferenza delle corti costituzionali europee (roma 20-22 ottobre 1976) sul primo tema all' ordine del giorno recante la stessa intitolazione
Diritto e societa', s. 2, an. 1978 (1978), fasc. 1, pag. 51-69
d021150; d021430; d95022; d95102
natura ed efficacia del controllo costituzionale di legittimita' fanno preferire ch' esso sia affidato ad un organo esterno alle assemblee parlamentari tale che, per estrazione, non sia ad esse politicamente omogeneo. configurazione preferibile anche se accentua problematicamente le reciproche influenze. dei due aspetti del controllo, quello sulla legittimita' formale delle leggi richiama la questione della opponibilita' degli interna corporis delle assemblee alla giustizia costituzionale risolta dall' attuale giurisprudenza della corte italiana nell' ambito del sindacato alla stregua delle sole norme di formazione legislativa contenute nella costituzione. il sindacato sulla costituzionalita' materiale delle leggi trova invece i suoi punti critici nei limiti che il giudizio assume e negli effetti che ciascun ordinamento riconnette alle pronunce della rispettiva corte. quel limite non e' facilmente indicabile quando, per sua natura, il giudizio di legittimita' si avvicina ad una autonoma decisione di politica legislativa ed invade cosi' il campo riservato alle assemblee. resta allora, connesso alle forme che la decisione assume, il richiamo al self-restraint delle corti. forme cui e' affidata la duttilita' degli effetti delle sentenze, specie in quegli ordinamenti che ad esse fanno direttamente conseguire la caducazione ex tunc delle norme censurate. sono le sentenze interpretative, manipolative e direttive elaborate dalla corte italiana, ma che trovano equivalenze e corrispettivi nella giurisprudenza delle altre corti. di limitata efficacia sono invece questi strumenti giurisprudenziali quando oggetto del confronto e' l' inadempienza del parlamento di fronte ad indicazioni costituzionali che gli fanno carico di una determinata attivita' legislativa, o quando legge e sentenza si contendono successivamente l' esclusivita' in un determinato campo. se nel primo caso le corti possono ancora trasformare le loro sentenze con motivazioni direttive e subordinate al loro accoglimento una conforme decisione futura, solo in un reciproco e costante self-restraint di corte e parlamento e' la strada che si puo' indicare per una crisi nel secondo caso.
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