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Stampa giuridica

Documento


127053
IDG790800045
79.08.00045 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
sandulli aldo m.
liberta' d' informazione e mass-media nell' odierna realta' italiana
parte centrale della prolusione al xxviii convegno nazionale di studio dell' unione giuristi cattolici italiani (9-11 dicembre 1977) sul tema "problemi giuridici dell' informazione"
Diritto e societa', s. 2, an. 1978 (1978), fasc. 1, pag. 71-89
d04017; d04210; d18108; d18322; d18324; d021151
per il combinato disposto degli art. 43 e 21 della costituzione, il monopolio pubblico dei mezzi di informazione trova la sua legittimita' nell' esigenza di assicurare la massima espansione del diritto di tutti ad essere informati, esigenza che e' poi il limite secondo cui puo' essere legittimamente imposto il sacrificio del parallelo diritto di tutti a disporre di quegli stessi mezzi. limitato percio' alla informazione radiotelevisiva, il monopolio pubblico e' assicurato dalla legge 103 del 1975 solo a livello nazionale, mentre la stessa prevede un pluralismo pubblico-privato a livello locale. e cio' correttamente. inopportunamente invece la legge ha raccolto una ultronea indicazione della corte ed ha affidato ad una commissione parlamentare non solo la vigilanza, ma anche la determinazione dell' indirizzo generale dei servizi radiotelevisivi. espressione della maggioranza parlamentare e insindacabile organo politico, questa, per sua natura, non e' in grado di assicurare quella pluralita' di espressione, obiettivita' e indipendenza dell' informazione che sono necessario corollario della legittimita' del monopolio stesso. in margine, basti considerare la disciplina del "diritto d' accesso" e quella del "diritto di rettifica". quanto agli altri mezzi di informazione, la stampa periodica accomuna i problemi di tutti. in crisi perche' non remunerativa, viene progressivamente utilizzata da editori che ne fanno strumento di propaganda politico-ideologica e di informazione non obiettiva e fuorviante. solo un attento autocontrollo ed una piena realizzazione del pluralismo sono in grado di assicurare il fondamentale rispetto della verita' sostanziale dei fatti imposto ai giornalisti dalla legge professionale. in questa linea pare muoversi il disegno di legge n. 1616 all' esame della camera dei deputati, che pure suscita alcune perplessita' per l' esagerata posizione di favore in cui pone le cooperative di giornalisti. una soluzione corretta del problema della corrispettiva tutela del diritto dell' editore di imporre la propria linea al giornale e della dignita' e professionalita' del giornalista che vi contrasti, pare offerta sia dal diritto di ritirare la firma, che dalla favorevole tutela economica prevista in tali casi di autolicenziamento. nella linea di aderenza al vero e alla buona fede e' da vedere anche la legittimita' del segreto professionale opponibile dal giornalista al giudice.
l. 14 aprile 1975, n. 103
Centro diretto da G.F. Ciaurro - Camera dei Deputati



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