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| IDG790800045 | |
| 79.08.00045 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| sandulli aldo m.
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| liberta' d' informazione e mass-media nell' odierna realta' italiana
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| parte centrale della prolusione al xxviii convegno nazionale di
studio dell' unione giuristi cattolici italiani (9-11 dicembre 1977)
sul tema "problemi giuridici dell' informazione"
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| Diritto e societa', s. 2, an. 1978 (1978), fasc. 1, pag. 71-89
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| d04017; d04210; d18108; d18322; d18324; d021151
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| per il combinato disposto degli art. 43 e 21 della costituzione, il
monopolio pubblico dei mezzi di informazione trova la sua
legittimita' nell' esigenza di assicurare la massima espansione del
diritto di tutti ad essere informati, esigenza che e' poi il limite
secondo cui puo' essere legittimamente imposto il sacrificio del
parallelo diritto di tutti a disporre di quegli stessi mezzi.
limitato percio' alla informazione radiotelevisiva, il monopolio
pubblico e' assicurato dalla legge 103 del 1975 solo a livello
nazionale, mentre la stessa prevede un pluralismo pubblico-privato a
livello locale. e cio' correttamente. inopportunamente invece la
legge ha raccolto una ultronea indicazione della corte ed ha affidato
ad una commissione parlamentare non solo la vigilanza, ma anche la
determinazione dell' indirizzo generale dei servizi radiotelevisivi.
espressione della maggioranza parlamentare e insindacabile organo
politico, questa, per sua natura, non e' in grado di assicurare
quella pluralita' di espressione, obiettivita' e indipendenza dell'
informazione che sono necessario corollario della legittimita' del
monopolio stesso. in margine, basti considerare la disciplina del
"diritto d' accesso" e quella del "diritto di rettifica". quanto agli
altri mezzi di informazione, la stampa periodica accomuna i problemi
di tutti. in crisi perche' non remunerativa, viene progressivamente
utilizzata da editori che ne fanno strumento di propaganda
politico-ideologica e di informazione non obiettiva e fuorviante.
solo un attento autocontrollo ed una piena realizzazione del
pluralismo sono in grado di assicurare il fondamentale rispetto della
verita' sostanziale dei fatti imposto ai giornalisti dalla legge
professionale. in questa linea pare muoversi il disegno di legge n.
1616 all' esame della camera dei deputati, che pure suscita alcune
perplessita' per l' esagerata posizione di favore in cui pone le
cooperative di giornalisti. una soluzione corretta del problema della
corrispettiva tutela del diritto dell' editore di imporre la propria
linea al giornale e della dignita' e professionalita' del giornalista
che vi contrasti, pare offerta sia dal diritto di ritirare la firma,
che dalla favorevole tutela economica prevista in tali casi di
autolicenziamento. nella linea di aderenza al vero e alla buona fede
e' da vedere anche la legittimita' del segreto professionale
opponibile dal giornalista al giudice.
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| l. 14 aprile 1975, n. 103
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| Centro diretto da G.F. Ciaurro - Camera dei Deputati
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