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| IDG790800047 | |
| 79.08.00047 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| luciani massimo
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| giuristi e referendum
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| Diritto e societa', s. 2, an. 1978 (1978), fasc. 1, pag. 113-134
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d021030; d021433
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| suscitato dalle otto richieste referendarie promosse dal partito
radicale, il dibattito sul referendum abrogativo si e' subito
inserito nel delicato momento attraversato oggi dalle nostre
istituzioni, facendo emergere la sua reale natura di dibattito sui
rapporti fra democrazia diretta e democrazia rappresentativa. a
ripercorrere le opinioni di quanti sono intervenuti nella stampa e
nei convegni sul tema -sino all' ampia partecipazione a quello
promosso dal gruppo parlamentare radicale nei giorni 7 e 8 gennaio
1978- si nota come il referendum sia visto spesso in netto
antagonismo alla democrazia rappresentativa e agli istituti in cui
questa si esprime, falsando cosi' la natura di uno strumento che
concorre con gli altri e senza maggiori valenze giuridiche ad
esplicitare l' unica sovranita' di cui il popolo e' titolare. il
dibattito si addensa poi intorno a quattro temi eminenti: la
tassativita' della elencazione di cui al comma 2 dell' art. 75 della
costituzione, l' esistenza di "ulteriori" limiti all' ammissibilita'
del referendum, la sua sindacabilita' in via successiva ed infine l'
operativita' della abrogazione di cui parla l' art. 39 della legge
352 del 1970. la tesi della tassativita' va seguita ribadendo pero'
contestualmente la interpretazione sistematica dell' art. 75.
interpretazione che chiarisce anche perche' fra le quattro categorie
di limiti ulteriori in ragione dei quali dovrebbe esprimersi il
sindacato preventivo della corte, puo' accoglierli solo quella
relativa alle leggi necessarie per il funzionamento e la sicurezza
dell' ordinamento e perche' appunto per esse non puo' pensarsi ad un
sindacato in via successiva sull' atto abrogativo come altra tesi
vorrebbe. un cauto allargamento del sindacato preventivo potrebbe
aversi anche per le leggi costituzionalmente obbligatorie, per le
quali pero' non puo' indicarsi astrattamente in quali casi la loro
abrogazione violi o metta in pericolo uno dei principi fondamentali
della costituzione. a conferma poi che il sindacato successivo
scaricherebbe nella corte l' inaccettabile compito di contraddire una
valutazione popolare chiaramente manifestatasi. in questa linea sono
anche le critiche e la parziale adesione con cui puo' accogliersi la
recente sentenza n. 16 del 1978 nella quale la corte ha ripartito tra
ammissibilita' e inammissibilita' le richieste promosse dal partito
radicale.
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| art. 75 cost.
art. 39 l. 25 maggio 1970, n. 352
c. cost. 7 febbraio 1978, n. 16
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