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Stampa giuridica

Documento


127055
IDG790800047
79.08.00047 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
luciani massimo
giuristi e referendum
Diritto e societa', s. 2, an. 1978 (1978), fasc. 1, pag. 113-134
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d021030; d021433
suscitato dalle otto richieste referendarie promosse dal partito radicale, il dibattito sul referendum abrogativo si e' subito inserito nel delicato momento attraversato oggi dalle nostre istituzioni, facendo emergere la sua reale natura di dibattito sui rapporti fra democrazia diretta e democrazia rappresentativa. a ripercorrere le opinioni di quanti sono intervenuti nella stampa e nei convegni sul tema -sino all' ampia partecipazione a quello promosso dal gruppo parlamentare radicale nei giorni 7 e 8 gennaio 1978- si nota come il referendum sia visto spesso in netto antagonismo alla democrazia rappresentativa e agli istituti in cui questa si esprime, falsando cosi' la natura di uno strumento che concorre con gli altri e senza maggiori valenze giuridiche ad esplicitare l' unica sovranita' di cui il popolo e' titolare. il dibattito si addensa poi intorno a quattro temi eminenti: la tassativita' della elencazione di cui al comma 2 dell' art. 75 della costituzione, l' esistenza di "ulteriori" limiti all' ammissibilita' del referendum, la sua sindacabilita' in via successiva ed infine l' operativita' della abrogazione di cui parla l' art. 39 della legge 352 del 1970. la tesi della tassativita' va seguita ribadendo pero' contestualmente la interpretazione sistematica dell' art. 75. interpretazione che chiarisce anche perche' fra le quattro categorie di limiti ulteriori in ragione dei quali dovrebbe esprimersi il sindacato preventivo della corte, puo' accoglierli solo quella relativa alle leggi necessarie per il funzionamento e la sicurezza dell' ordinamento e perche' appunto per esse non puo' pensarsi ad un sindacato in via successiva sull' atto abrogativo come altra tesi vorrebbe. un cauto allargamento del sindacato preventivo potrebbe aversi anche per le leggi costituzionalmente obbligatorie, per le quali pero' non puo' indicarsi astrattamente in quali casi la loro abrogazione violi o metta in pericolo uno dei principi fondamentali della costituzione. a conferma poi che il sindacato successivo scaricherebbe nella corte l' inaccettabile compito di contraddire una valutazione popolare chiaramente manifestatasi. in questa linea sono anche le critiche e la parziale adesione con cui puo' accogliersi la recente sentenza n. 16 del 1978 nella quale la corte ha ripartito tra ammissibilita' e inammissibilita' le richieste promosse dal partito radicale.
art. 75 cost. art. 39 l. 25 maggio 1970, n. 352 c. cost. 7 febbraio 1978, n. 16
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