| il convegno ha evidenziato anzitutto l' eterogeneita' con cui lo
sciopero si connota nell' ordinamento di ciascuno dei paesi
intervenuti e come la relativa disciplina, ove positivamente esiste o
giurisprudenzialmente formata, sia cosi' difforme da non consentirne
una significativa sintesi. la singolarita' italiana e' emersa
soprattutto nei confronti dello sciopero politico e di quello dei
servizi pubblici essenziali, sia rispetto all' ambiguo riconoscimento
dell' uno operato dalla corte costituzionale, che alla perdurante
impossibilita' di trovare una ragionevole soluzione per l' altro. in
questo caso e' da considerare attentamente, proprio in confronto alle
ribadite tesi sulla autoregolamentazione ostile a qualsiasi soluzione
di natura legislativa, la proposta di sandro passarelli per un
ritorno alla disciplina legale, intesa pero' come accoglimento di una
regolamentazione concordata con i sindacati ed in analogia ai molti
provvedimenti legislativi emanati gia' sulla base di accordi
precedentemente stipulati. la tesi dell' autoregolamentazione non e'
piu' ragionevolmente sostenibile, sia per la conclamata inefficacia
degli esperimenti fatti, sia perche' sempre piu' discutibile appare
la legittimita' di accordi collettivo-sindacali diretti alla
disciplina di un diritto individuale quale quello di sciopero per il
quale e' esplicitamente prevista una riserva di legge. l' altro
aspetto del rifiuto di una regolamentazione legislativa -la
precettazione dei lavoratori- e' ancora piu' pericoloso, perche'
ricorre ad un istituto la cui scarsa disciplina legale ne consente
una applicazione cosi' difforme e discrezionale da giungere anche
alla "criminalizzazione" dello sciopero sulla base delle
sopravvissute norme penali.
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