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127085
IDG790900322
79.09.00322 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pisapia gian domenico
processo senza difensori?
Riv. it. dir. proc. pen., an. 20 (1977), fasc. 1, pag. 3-12
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60350; d60351
premesso l' esame dei rapporti fra legislazione italiana e la convenzione europea, distinto fra difesa personale e difesa tecnica (infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 125 e 128 codice procedura penale), considerata la posizione del difensore nel sistema accusatorio e nel procedimento inquisitorio e, distinta pure la posizione del difensore d' ufficio e di quello di fiducia, l' a. disattende la soluzione negativa sostenuta da qualcuno, in una concezione sociale del processo nella quale il diritto di difesa, nel suo duplice aspetto di difesa personale e di difesa tecnica di ufficio (se manchi quella di fiducia) si realizza compiutamente come irrinunciabile conquista di democrazia e di civilta'.
art. 125 c.p.p. art. 128 c.p.p. l. 4 agosto 1955, n. 848
Ist. dir. penale - Univ. TO



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