| si indica come punto fermo che la soluzione del problema del
trattamento penale del concorso formale omogeneo di cui al comma 1
dell' art. 81 codice penale sancisce finalmente la logica
irriducibilita' di questo entro lo schema tradizionale del reato
continuato. l' attuale formulazione normativa del reato continuato
appare in netto contrasto con le linee tradizionali, storiche, di
diritto comparato, secondo cui risulta previsto tale reato solo nella
forma omogenea di continuazione. e' insufficiente il nesso ideologico
(o disegno criminoso) a determinare, di per se' solo, l' unitarieta'
della fattispecie de qua e la vera ratio dell' istituto e' la
diminuita responsabilita' per effetto del nisus criminoso con
necessita' di fondare l' unitarieta' della continuazione sull'
unicita' della tendenza criminosa (l' animus nocendi nel reato
continuato assume il ruolo di dolus generalis). ne risulta l'
evanescenza dogmatica della figura del reato continuato quale appare
dalla formulazione dell' attuale art. 81, soprattutto per carenza di
delimitazione a parte obiecti. premesso che l' art. 81 agisce nel
quadro della mens legis ispiratrice dell' intera novella del 1974,
principalmente diretta ad un ampliamento del potere discrezionale del
giudice, sono posti in rilievo i pericoli di un siffatto orientamento
e cosi' sono indicate le motivazioni pratiche, ontologiche, ed
esegetiche di un' interpretazione restrittiva dell' art. 81. la
conferma dell' unita' reale-naturalistica del reato continuato porta
ad escludere che l' attuale art. 81 configuri una semplice ipotesi di
continuazione di reati quali species di concorso. sono, poi, prese in
considerazione: la facolta' del giudice di preferire il cumulo
materiale (ultima parte dell' art. 81) col solo limite di non
superare il triplo della pena base, il problema della
configurabilita' della continuazione tra piu' azioni-omissioni
contestuali (il significato dell' inciso "anche tra tempi diversi",
la impossibilita' di un nesso continuativo fra delitti e
contravvenzioni). se una delle violazioni comporta pena accessoria
questa sara' inflitta nonostante l' aumento fino al triplo della pena
base. circa l' aggravante dell' art. 61 n. 2 codice penale ogni
qualvolta il reato-fine non concorra ad integrare la continuazione l'
aggravante puo' sempre trovare applicazione; in caso diverso il
trattamento previsto dall' art. 61 n. 2 restera' assorbito da quello
di cui al secondo e terzo comma dell' art. 81.
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