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127088
IDG790900325
79.09.00325 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
morselli elio
il reato continuato nell' attuale disciplina legislativa
Riv. it. dir. proc. pen., an. 20 (1977), fasc. 1, pag. 115-189
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5014
si indica come punto fermo che la soluzione del problema del trattamento penale del concorso formale omogeneo di cui al comma 1 dell' art. 81 codice penale sancisce finalmente la logica irriducibilita' di questo entro lo schema tradizionale del reato continuato. l' attuale formulazione normativa del reato continuato appare in netto contrasto con le linee tradizionali, storiche, di diritto comparato, secondo cui risulta previsto tale reato solo nella forma omogenea di continuazione. e' insufficiente il nesso ideologico (o disegno criminoso) a determinare, di per se' solo, l' unitarieta' della fattispecie de qua e la vera ratio dell' istituto e' la diminuita responsabilita' per effetto del nisus criminoso con necessita' di fondare l' unitarieta' della continuazione sull' unicita' della tendenza criminosa (l' animus nocendi nel reato continuato assume il ruolo di dolus generalis). ne risulta l' evanescenza dogmatica della figura del reato continuato quale appare dalla formulazione dell' attuale art. 81, soprattutto per carenza di delimitazione a parte obiecti. premesso che l' art. 81 agisce nel quadro della mens legis ispiratrice dell' intera novella del 1974, principalmente diretta ad un ampliamento del potere discrezionale del giudice, sono posti in rilievo i pericoli di un siffatto orientamento e cosi' sono indicate le motivazioni pratiche, ontologiche, ed esegetiche di un' interpretazione restrittiva dell' art. 81. la conferma dell' unita' reale-naturalistica del reato continuato porta ad escludere che l' attuale art. 81 configuri una semplice ipotesi di continuazione di reati quali species di concorso. sono, poi, prese in considerazione: la facolta' del giudice di preferire il cumulo materiale (ultima parte dell' art. 81) col solo limite di non superare il triplo della pena base, il problema della configurabilita' della continuazione tra piu' azioni-omissioni contestuali (il significato dell' inciso "anche tra tempi diversi", la impossibilita' di un nesso continuativo fra delitti e contravvenzioni). se una delle violazioni comporta pena accessoria questa sara' inflitta nonostante l' aumento fino al triplo della pena base. circa l' aggravante dell' art. 61 n. 2 codice penale ogni qualvolta il reato-fine non concorra ad integrare la continuazione l' aggravante puo' sempre trovare applicazione; in caso diverso il trattamento previsto dall' art. 61 n. 2 restera' assorbito da quello di cui al secondo e terzo comma dell' art. 81.
art. 61 n. 2 c.p. art. 81 c.p. l. 7 giugno 1974, n. 220
Ist. dir. penale - Univ. TO



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