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127099
IDG790900337
79.09.00337 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
giostra glauco
l' imputato che mente o tace sui suoi precedenti penali
Riv. it. dir. proc. pen., an. 20 (1977), fasc. 2, pag. 635-653
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5153; d613
l' a. critica l' indirizzo (pur con qualche discordanza al riguardo) della corte costituzionale e della corte di cassazione, sostenendo, nel raffronto del vigente codice con quello zanardelli, che tanto l' espressione "identita', o qualita' personali" quanto l' altra "proprie generalita'" debbono intendersi corrispondenti ad una terza non scritta, ma chiaramente sottintesa: "ogni elemento strettamente necessario per l' identificazione". in conseguenza l' imputato non commette reato se mente o tace sui propri precedenti penali e su ogni altra domanda non necessaria all' identificazione; commette invece il delitto di cui all' art. 495 n. 2 codice penale se mente sulle proprie generalita' e la contravvenzione di cui all' art. 651 codice penale se ricusa di rispondere su di esse, a meno che la menzogna e il silenzio siano motivati dal fondato timore di aggravare la propria posizione.
art. 24 comma 2 cost. art. 495 comma 3 n. 2 c.p. art. 25 disp. att. c.p.p. art. 366 c.p.p. art. 651 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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