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127101
IDG790900339
79.09.00339 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
azzariti giuseppe
in tema di concordato fallimentare per assunzione
Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 3, pt. 4, pag. 89-96
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31366; d306045
l' a. esamina una sentenza della cassazione in tema di concordato fallimentare per assunzione, e nota una palese contraddizione in essa. infatti mentre si afferma che il concordato trova titolo definitivo nella sentenza di omologazione e cio' sulla base dell' art. 131 della legge fallimentare, si ammette poi che nonostante l' omologazione la procedura fallimentare sia sempre aperta dal momento che il trasferimento dei beni all' assuntore puo' sottoporsi a condizione sospensiva. l' a. sostiene che la stipula di concordato sotto condizione sospensiva della sua esecuzione sia inconcepibile, poiche' in caso di mancato avveramento della condizione, il concordato non puo' aversi come non stipulato ma come risolto per inadempimento; ed inoltre sottoporre un concordato a condizione sospensiva sarebbe, secondo l' a., cadere nella nullita' prevista dall' art. 1355 del codice civile.
cass. 29 settembre 1977, n. 4159 art. 1355 c.c. art. 131 l. fall.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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