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Documento


127178
IDG790600627
79.06.00627 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
vitolo francesco
invalidita' pensionabile, lavoro terapeutico, tutela della salute
Riv. it. prev. soc., an. 32 (1979), fasc. 1, pag. 4-35
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7031
ai fini dell' invalidita' pensionabile occorre valutare la capacita' di guadagno del soggetto, assumendo come riferimento le occupazioni confacenti alle sue attitudini, a mente dell' art. 24 legge n. 160 del 1975. secondo l' a., dunque, diventano centrali i concetti di "confacenza" e "non confacenza", sicche' quest' ultimo concetto determina l' esclusione del lavoro cui si riferisce dal novero delle occupazioni rispetto alle quali occorre ponderare la capacita' di guadagno. l' a. sottolinea poi che la terapeuticita' del lavoro e' un carattere il quale consente ad un soggetto menomato di dedicarsi a un certo lavoro non solo senza alcun danno, ma addirittura con vantaggi per le sue condizioni di salute. il che e' rilevante sia in sede di assegnazione che di soppressione della pensione. in effetti, l' accertamento della terapeuticita' puo' contribuire a escludere che l' infermita' lamentata sia permanente, facendo venir meno un requisito necessario per la concessione o il mantenimento della pensione.
art. 24 l. 3 giugno 1975, n. 160 art. 10 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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