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127184
IDG790600633
79.06.00633 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cottrau giorgio
integrazione salariale e successiva malattia del lavoratore
nota a pret. reggio emilia 21 febbraio 1978
Riv. it. prev. soc., an. 32 (1979), fasc. 1, pag. 82-86
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7023; d7044
l' a. rileva che la sentenza annotata, riconoscendo il diritto all' indennita' di malattia al lavoratore ammalatosi fuori dei termini di 60 giorni previsti dalla contrattazione collettiva, ma iscritto ed assistito dalla cassa integrazione, si allinea all' opinione dottrinale che ritiene possa aversi sospensione del rapporto di lavoro solo nei casi in cui viene meno contemporaneamente ogni potere e dovere tra le parti. in realta' l' a. ritiene che nel caso dell' integrazione salariale debba intendersi realizzata un' ipotesi di sospensione del rapporto. del resto, la questione dell' assistenza sanitaria e' stata affrontata dall' art. 3 legge n. 464 del 1972 e poi dall' art. 4 legge n. 164 del 1975, secondo il quale, ai fini del diritto all' assistenza sanitaria, i periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa. pertanto, se il lavoratore, cessata l' integrazione salariale riprende servizio, nulla quaestio, in quanto fruisce della normale assistenza inam; se invece viene licenziato, avra' diritto all' assistenza per qualsiasi malattia insorta nei due mesi successivi.
art. 3 l. 8 agosto 1972, n. 464 art. 4 l. 20 maggio 1975, n. 164 art. 7 contr. coll. naz. lav. 3 gennaio 1939 (operai dell' industria) art. 30 contr. coll. naz. lav. 3 gennaio 1939 (operai dell' industria
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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