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| IDG790600633 | |
| 79.06.00633 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cottrau giorgio
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| integrazione salariale e successiva malattia del lavoratore
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| nota a pret. reggio emilia 21 febbraio 1978
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| Riv. it. prev. soc., an. 32 (1979), fasc. 1, pag. 82-86
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d7023; d7044
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| l' a. rileva che la sentenza annotata, riconoscendo il diritto all'
indennita' di malattia al lavoratore ammalatosi fuori dei termini di
60 giorni previsti dalla contrattazione collettiva, ma iscritto ed
assistito dalla cassa integrazione, si allinea all' opinione
dottrinale che ritiene possa aversi sospensione del rapporto di
lavoro solo nei casi in cui viene meno contemporaneamente ogni potere
e dovere tra le parti. in realta' l' a. ritiene che nel caso dell'
integrazione salariale debba intendersi realizzata un' ipotesi di
sospensione del rapporto. del resto, la questione dell' assistenza
sanitaria e' stata affrontata dall' art. 3 legge n. 464 del 1972 e
poi dall' art. 4 legge n. 164 del 1975, secondo il quale, ai fini del
diritto all' assistenza sanitaria, i periodi di integrazione
salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione
lavorativa. pertanto, se il lavoratore, cessata l' integrazione
salariale riprende servizio, nulla quaestio, in quanto fruisce della
normale assistenza inam; se invece viene licenziato, avra' diritto
all' assistenza per qualsiasi malattia insorta nei due mesi
successivi.
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| art. 3 l. 8 agosto 1972, n. 464
art. 4 l. 20 maggio 1975, n. 164
art. 7 contr. coll. naz. lav. 3 gennaio 1939 (operai dell' industria)
art. 30 contr. coll. naz. lav. 3 gennaio 1939 (operai dell' industria
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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