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| IDG790600640 | |
| 79.06.00640 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| ichino pietro
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| la tutela della riservatezza del prestatore di lavoro nello statuto
dei lavoratori (artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 8)
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| comunicazione all' viii convegno nazionale del centro nazionale studi
di diritto del lavoro, palermo, 13-15 ottobre 1978
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 29 (1978), fasc. 10-11, pt. 1, pag.
819-849
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d770
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| l' a. rileva che le norme contenute nello statuto dei lavoratori in
tema di tutela della riservatezza devono considerarsi come
specificazione di un principio di carattere generale e la
disponibilita' dei relativi diritti e' correlata ad alcuni criteri di
correttezza operanti sul piano contrattuale in modo analogo a quanto
avviene su quello extracontrattuale, e che vincolano il comportamento
del datore di lavoro. un primo nucleo di norme compone l' apparato di
cui dispone il datore di lavoro per la difesa del patrimonio
aziendale e il controllo sulla prestazione lavorativa. per converso
pero', almeno l' art. 2 comma 3 e l' art. 3 esprimono, sia pur
limitatamente, una protezione del luogo di lavoro nell' interesse dei
lavoratori ivi operanti. del resto, gli organismi dei lavoratori
partecipano a determinare i modi di esercizio del controllo. nella
stessa linea, anche per l' accertamento delle malattie e' previsto un
meccanismo tale da non violare i diritti di riservatezza che l'
ordinamento attribuisce al lavoratore come a qualsiasi altro
cittadino. infine, l' art. 8 pone una presunzione di illiceita' dei
motivi delle indagini svolte dal datore di lavoro sul conto del
dipendente.
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| art. 2 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 3 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 4 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 5 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 6 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 8 l. 20 maggio 1970, n. 300
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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