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127190
IDG790600640
79.06.00640 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ichino pietro
la tutela della riservatezza del prestatore di lavoro nello statuto dei lavoratori (artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 8)
comunicazione all' viii convegno nazionale del centro nazionale studi di diritto del lavoro, palermo, 13-15 ottobre 1978
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 29 (1978), fasc. 10-11, pt. 1, pag. 819-849
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d770
l' a. rileva che le norme contenute nello statuto dei lavoratori in tema di tutela della riservatezza devono considerarsi come specificazione di un principio di carattere generale e la disponibilita' dei relativi diritti e' correlata ad alcuni criteri di correttezza operanti sul piano contrattuale in modo analogo a quanto avviene su quello extracontrattuale, e che vincolano il comportamento del datore di lavoro. un primo nucleo di norme compone l' apparato di cui dispone il datore di lavoro per la difesa del patrimonio aziendale e il controllo sulla prestazione lavorativa. per converso pero', almeno l' art. 2 comma 3 e l' art. 3 esprimono, sia pur limitatamente, una protezione del luogo di lavoro nell' interesse dei lavoratori ivi operanti. del resto, gli organismi dei lavoratori partecipano a determinare i modi di esercizio del controllo. nella stessa linea, anche per l' accertamento delle malattie e' previsto un meccanismo tale da non violare i diritti di riservatezza che l' ordinamento attribuisce al lavoratore come a qualsiasi altro cittadino. infine, l' art. 8 pone una presunzione di illiceita' dei motivi delle indagini svolte dal datore di lavoro sul conto del dipendente.
art. 2 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 3 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 4 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 5 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 6 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 8 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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