Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


127197
IDG790600675
79.06.00675 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
natoli carmelo
incompetenza originaria come vizio di requisito della domanda e riassunzione del processo come rimedio della domanda nulla
Dir. fall., an. 53 (1978), fasc. 6, pt. 1, pag. 509-527
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4022; d31311
l' a., premesso che la competenza del giudice e' un requisito di validita' della domanda e non della sentenza, passa ad esaminare la forma del provvedimento che dichiara la incompetenza. esamina poi le ipotesi in cui la competenza venga meno nel corso del procedimento o sopravvenga e rileva che la riassunzione del processo non e' che la rinnovazione della domanda nulla per vizio originario o per motivo sopravvenuto, con la conseguenza che nel primo caso tale rinnovazione spiega i suoi effetti ex nunc e non ex tunc come nel secondo caso. la riassunzione della causa, che determina la prosecuzione del processo dinanzi al nuovo giudice, non e' che un rimedio diretto o alla eliminazione del vizio o all' attribuzione di efficacia all' atto viziato. tuttavia nell' ipotesi di incompetenza originaria gli atti compiuti dinanzi al giudice incompetente sono inefficaci e tale inefficacia conservano nel procedimento riassunto. per quanto riguarda il fallimento l' a. osserva che la sentenza che pronunzia l' incompetenza del tribunale adito dalla parte definisce il procedimento e chiude il processo non essendo concepibile la riassunzione di quest' ultimo dinanzi al giudice competente. sempre in tema di fallimento affronta il problema della litispendenza esecutiva. gli ultimi temi affrontati sono quelli della sentenza che dichiara la continenza e l' applicabilita' dell' art. 50 codice di procedura civile al procedimento di appello.
art. 50 c.p.c. art. 38 c.p.c. art. 39 c.p.c. art. 45 c.p.c. art. 279 comma 2 n. 1 c.p.c. art. 9 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati