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| IDG790600675 | |
| 79.06.00675 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| natoli carmelo
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| incompetenza originaria come vizio di requisito della domanda e
riassunzione del processo come rimedio della domanda nulla
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| Dir. fall., an. 53 (1978), fasc. 6, pt. 1, pag. 509-527
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d4022; d31311
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| l' a., premesso che la competenza del giudice e' un requisito di
validita' della domanda e non della sentenza, passa ad esaminare la
forma del provvedimento che dichiara la incompetenza. esamina poi le
ipotesi in cui la competenza venga meno nel corso del procedimento o
sopravvenga e rileva che la riassunzione del processo non e' che la
rinnovazione della domanda nulla per vizio originario o per motivo
sopravvenuto, con la conseguenza che nel primo caso tale rinnovazione
spiega i suoi effetti ex nunc e non ex tunc come nel secondo caso. la
riassunzione della causa, che determina la prosecuzione del processo
dinanzi al nuovo giudice, non e' che un rimedio diretto o alla
eliminazione del vizio o all' attribuzione di efficacia all' atto
viziato. tuttavia nell' ipotesi di incompetenza originaria gli atti
compiuti dinanzi al giudice incompetente sono inefficaci e tale
inefficacia conservano nel procedimento riassunto. per quanto
riguarda il fallimento l' a. osserva che la sentenza che pronunzia l'
incompetenza del tribunale adito dalla parte definisce il
procedimento e chiude il processo non essendo concepibile la
riassunzione di quest' ultimo dinanzi al giudice competente. sempre
in tema di fallimento affronta il problema della litispendenza
esecutiva. gli ultimi temi affrontati sono quelli della sentenza che
dichiara la continenza e l' applicabilita' dell' art. 50 codice di
procedura civile al procedimento di appello.
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| art. 50 c.p.c.
art. 38 c.p.c.
art. 39 c.p.c.
art. 45 c.p.c.
art. 279 comma 2 n. 1 c.p.c.
art. 9 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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