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127204
IDG790600682
79.06.00682 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
schettini italo
crediti di massa collocabili prima di quelli assistiti da ipoteca o pegno
nota a cass. 19 ottobre 1977, n. 4474
Dir. fall., an. 53 (1978), fasc. 6, pt. 2, pag. 628-629
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31364; d30571; d30572
l' a. concorda con la decisione annotata per la quale in sede di riparto fallimentare i creditori ipotecari o pignoratizi devono essere soddisfatti con precedenza rispetto ai creditori ammessi in prededuzione sul ricavato dei beni vincolati alla loro garanzia, a meno che la causa dei crediti prededucibili non si ricolleghi ad attivita' incrementative dei beni predetti e tali quindi da aver recato utilita' ai creditori ipotecari o pignoratizi. osserva pero' che ai fini della soluzione del problema e' rilevante l' art. 107 ultimo comma della legge fallimentare, in quanto tale norma conferma che i crediti ipotecari non possono subire alcuna falcidia salvo che per le spese relative alla custodia, conservazione ed espropriazione del bene e per la quota dell' onorario del curatore. non e' invece pertinente il richiamo all' art. 167 legge fallimentare perche' la sentenza non considera che l' ipoteca o il pegno ai quali la norma si riferisce sono quelli concessi durante l' amministrazione controllata, e percio' vengono dopo i crediti prededucibili. richiama infine per analogia la disciplina dettata per l' espropriazione immobiliare.
art. 107 comma 4 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 art. 167 comma 2 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 art. 111 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 art. 2808 c.c. art. 2786 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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