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127208
IDG790600686
79.06.00686 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
schettini italo
sull' impossibilita' del curatore di proporre e del giudice delegato di disporre, dopo la sentenza di omologazione del concordato, il pagamento di creditori non verificati o assenti, anche nel caso di non limitazione della garanzia
nota a trib. milano 1 luglio 1977
Dir. fall., an. 53 (1978), fasc. 6, pt. 2, pag. 660-662
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31366
l' a. concorda pienamente con la sentenza annotata, e rileva che il giudice delegato, dopo che con l' omologazione del concordato e' stata chiusa la procedura fallimentare, non ha il potere di verificare le ragioni dei creditori tardivi e di ammetterli implicitamente al passivo con l' ordinare al garante di provvedere al pagamento. quando nella proposta e' stata inserita la clausola limitativa di garanzia con la quale l' assuntore o il garante limitano il loro obbligo di pagamento solo nei riguardi dei crediti verificati o che risultino ammessi, gli altri creditori non potranno agire nei confronti del garante.
art. 130 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 art. 136 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 art. 124 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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