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127210
IDG790600688
79.06.00688 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bronzini mario
fallimento per estensione: retrodecorrenza dei termini dalla prima o dalla seconda sentenza per la revocatoria
nota a trib. lucca 9 giugno 1978
Dir. fall., an. 53 (1978), fasc. 6, pt. 2, pag. 670-674
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31316; d313330
l' a. concorda con la decisione annotata che ha ritenuto che nell' ipotesi di fallimento per estensione i termini ai fini della revocatoria decorrano dalla data della prima sentenza di fallimento e non da quella di estensione. osserva che se al momento della iniziale dichiarazione di fallimento, per la abilita' del socio occulto, non era stato possibile coinvolgerlo, non per questo si deve premiare un' irregolarita' lasciando sfuggire i beni dallo stesso alienati nell' imminenza della prima sentenza. ricorda infine la giurisprudenza della corte di cassazione in materia.
art. 16 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 art. 67 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 art. 147 comma 2 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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