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127212
IDG790600690
79.06.00690 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bisegna ulderico
l' imprenditore ha diritto di scegliere il locale dove esercitare un' attivita' commerciale e la sua decisione in tal senso non ha bisogno di prove e si sottrae a qualsiasi sindacato da parte del terzo e del giudice
nota a pret. roma 30 dicembre 1978
Dir. fall., an. 53 (1978), fasc. 6, pt. 2, pag. 689-692
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30640
l' a. concorda con la sentenza annotata che in tema di cessazione della proroga legale per necessita' del locatore ha posto i seguenti due principi: 1) la determinazione di un soggetto di intraprendere un' attivita' industriale non e' suscettibile di essere provata per testi; 2) e' insindacabile la scelta circa i locali da destinare ad esercizio dell' impresa. l' a. osserva che il principio della liberta' del locatore proprietario di piu' immobili scegliere quello piu' conveniente alla realizzazione del proprio programma di lavoro e' valido anche vigente la nuova disciplina sulle locazioni (legge 27 luglio 1978 n. 392).
art. 4 n. 1 l. 23 maggio 1950, n. 253 art. 29 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 59 l. 27 luglio 1978, n. 392
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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