| l' a. riflette sul tema della responsabilita' del produttore,
riconsiderando i vari strumenti cui si fa ricorso al fine o di
prevenire il danno o di consentirne il risarcimento: esamina lo
strumento dell' assicurazione, di cui sottolinea la operativita'
anche preventiva; lo strumento del controllo pubblico attraverso la
fissazione di standards di sicurezza, proponendo, per il caso in cui
ci si trovi al di sotto degli standards prefissati, l' adozione del
criterio della responsabilita' oggettiva, per cui il produttore
potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni, indipendentemente
dall' atteggiamento soggettivo nell' adozione degli standards stessi;
infine considera lo strumento del controllo giudiziario, che giudica
estremamente positivo in quanto dotato della possibilita' di
adattarsi alla peculiarita' dei casi concreti. dopo aver precisato
che sarebbe opportuno che l' uso di questi strumenti non escludesse
il requisito di una "diligenza minima" del consumatore, tratta della
"inibitoria" che considera "l' unico rimedio dotato di efficacia
preventiva non solo nei confronti del danno, bensi' della
continuazione e ripetizione di un comportamento antigiuridico, tale
perche' contrario alle norme, e non solo perche' produttivo di danni"
| |