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127235
IDG790600714
79.06.00714 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
nannini ubaldo g.
la prescrizione dell' azione di annullamento nei contratti dell' incapace
nota a cass. sez. ii civ. 23 marzo 1977, n. 1140
Riv. dir. civ., an. 25 (1979), fasc. 1, pt. 2, pag. 20-37
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30000; d30001; d300061
la massima annotata prevede che il termine di prescrizione dell' azione di annullamento del contratto -concluso dal legale rappresentante del minore in difetto della prescritta autorizzazione del giudice tutelare- decorre da raggiungimento della maggiore eta' da parte del minore. l' a. osserva che interpretando l' espressione annullabilita' dipendente da incapacita' legale, espressa dall' art. 1442 comma 2, come riferita alla sola ipotesi di contratto concluso personalmente dal minore, la tradizionale qualificazione in termini di eccezione della disciplina disposta dal secondo comma dell' art. 1442, dovrebbe portare ad una conclusione opposta a quella cui e' pervenuta la suprema corte. al caso di contratto, cioe', concluso da rappresentante legale in difetto di autorizzazione si dovrebbe applicare la regola prevista dal terzo comma dello stesso articolo. la soluzione della corte puo' trovare ragione invece prendendo atto che le disposizioni dell' art. 1442 secondo comma non hanno carattere eccezionale ma esprimono un principio, adeguando alle esigenze proprie dell' azione di annullamento una serie di casi. in questo senso quindi si puo' osservare che la decorrenza della prescrizione dell' azione dalla cessazione dello stato di incapacita' rappresenta una regola indispensabile per la salvaguardia degli interessi dell' incapace.
art. 1442 c.c. art. 320 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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