| l' a., interpretando il terzo comma dell' art. 184 codice civile,
ritiene che gli atti dispositivi di beni mobili della comunione fra
coniugi, compiuti da uno solo di questi in violazione della regola
del necessario consenso di entrambi, siano validi e efficaci.
conseguentemente si reputa di prescindere, nella vicenda regolata
dalla norma in esame, dalla presenza o meno delle condizioni
richieste dall' art. 1153 codice civile, ossia il titolo
astrattamente idoneo e la buona fede dell' acquirente come requisiti
per la validita' dell' acquisto del terzo. tali requisiti, afferma l'
a., possono venire in rilievo solo per qualificare il titolo d'
acquisto come originario e non derivativo. in particolare, quindi, si
afferma che non occorre che chi contratta con uno solo dei coniugi
sia in buona fede, e non occorre neppure che il bene gli venga
consegnato; l' istituto della consegna puo' avere casomai un ruolo
autonomo in relazione all' esplicarsi del diritto di prelazione
derivante dal pegno o alla soluzione dei conflitti tra piu' aventi
causa dallo stesso autore.
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