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127239
IDG790600718
79.06.00718 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cospite nicola
la validita' degli atti compiuti da uno solo dei coniugi sui beni mobili in comunione
Riv. dir. civ., an. 25 (1979), fasc. 1, pt. 2, pag. 101-114
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30128
l' a., interpretando il terzo comma dell' art. 184 codice civile, ritiene che gli atti dispositivi di beni mobili della comunione fra coniugi, compiuti da uno solo di questi in violazione della regola del necessario consenso di entrambi, siano validi e efficaci. conseguentemente si reputa di prescindere, nella vicenda regolata dalla norma in esame, dalla presenza o meno delle condizioni richieste dall' art. 1153 codice civile, ossia il titolo astrattamente idoneo e la buona fede dell' acquirente come requisiti per la validita' dell' acquisto del terzo. tali requisiti, afferma l' a., possono venire in rilievo solo per qualificare il titolo d' acquisto come originario e non derivativo. in particolare, quindi, si afferma che non occorre che chi contratta con uno solo dei coniugi sia in buona fede, e non occorre neppure che il bene gli venga consegnato; l' istituto della consegna puo' avere casomai un ruolo autonomo in relazione all' esplicarsi del diritto di prelazione derivante dal pegno o alla soluzione dei conflitti tra piu' aventi causa dallo stesso autore.
art. 184 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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