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127243
IDG791200004
79.12.00004 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
prestipino giarritta antonio
natura giuridica del diritto di retrocessione dei beni espropriati per pubblica utilita'
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 52 (1978), fasc. 11-12 (16 giugno), pag. 1199-1204
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d13104
nel caso previsto dall' art. 63 della legge n. 2359/1865 (retrocessione dei beni espropriati nel caso di non compiuta realizzazione nei termini dell' opera di pubblica utilita'), i proprietari espropriati sono titolari di un diritto soggettivo perfetto a che l' autorita' giudiziaria ordinaria pronunci la decadenza dell' ottenuta dichiarazione di pubblica utilita'. nel caso disciplinato dall' art. 61 (retrocessione dei beni non utilizzati per la realizzazione dell' opera di pubblica utilita'), e' necessaria una distinzione ulteriore: se l' espropriante, con l' avviso di cui all' art. 17 della legge citata, indica i beni oggetto di possibile retrocessione, i proprietari espropriati risultano titolari di un diritto di prelazione al riacquisto dei beni espropriati; se invece l' avviso manca, gli espropriati possono rivolgersi al prefetto perche' pronunci con decreto (atto amministrativo vincolato nell' emanazione, ma non nel contenuto) l' inservibilita' dei beni all' opera di pubblica utilita'. questa sistematica e' stata di recente modificata dalla legge n. 865 del 1971, la quale accorda una preferenza ai comuni e limita conseguentemente il diritto alla retrocessione dei proprietari.
art. 21 l. 22 ottobre 1971, n. 865 art. 61 l. 25 giugno 1865, n. 2359 art. 63 l. 25 giugno 1865, n. 2359
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