| 127243 | |
| IDG791200004 | |
| 79.12.00004 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| prestipino giarritta antonio
| |
| natura giuridica del diritto di retrocessione dei beni espropriati
per pubblica utilita'
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 52 (1978), fasc. 11-12 (16
giugno), pag. 1199-1204
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d13104
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nel caso previsto dall' art. 63 della legge n. 2359/1865
(retrocessione dei beni espropriati nel caso di non compiuta
realizzazione nei termini dell' opera di pubblica utilita'), i
proprietari espropriati sono titolari di un diritto soggettivo
perfetto a che l' autorita' giudiziaria ordinaria pronunci la
decadenza dell' ottenuta dichiarazione di pubblica utilita'. nel caso
disciplinato dall' art. 61 (retrocessione dei beni non utilizzati per
la realizzazione dell' opera di pubblica utilita'), e' necessaria una
distinzione ulteriore: se l' espropriante, con l' avviso di cui all'
art. 17 della legge citata, indica i beni oggetto di possibile
retrocessione, i proprietari espropriati risultano titolari di un
diritto di prelazione al riacquisto dei beni espropriati; se invece
l' avviso manca, gli espropriati possono rivolgersi al prefetto
perche' pronunci con decreto (atto amministrativo vincolato nell'
emanazione, ma non nel contenuto) l' inservibilita' dei beni all'
opera di pubblica utilita'. questa sistematica e' stata di recente
modificata dalla legge n. 865 del 1971, la quale accorda una
preferenza ai comuni e limita conseguentemente il diritto alla
retrocessione dei proprietari.
| |
| art. 21 l. 22 ottobre 1971, n. 865
art. 61 l. 25 giugno 1865, n. 2359
art. 63 l. 25 giugno 1865, n. 2359
| |
| Centro diretto da I. Ciampi D'Elia - IDG Firenze
| |