Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


127274
IDG791200035
79.12.00035 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
maggiorana enrico
l' esame della condizione degli eletti nell' ordinamento comunale
Amm. soc., (1978), fasc. 5, pag. 535-544
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d14212
l' a. in base all' art. 281 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 1915, da considerarsi tutt' ora in vigore, il quale stabilisce che "i consiglieri proclamati entrano subito in carica" ritiene che il candidato acquisti il diritto a ricoprire l' officium di consigliere comunale ed a svolgere le sue funzioni dal momento della sua proclamazione e non dalla convalida prevista dall' art. 75 r.v. 1960, fatta dal consiglio comunale neoeletto nella prima seduta successiva alle elezioni, essendo tale convalida meramente accertativa e non costitutiva da compiutenza a giudicare sui ricorsi contro le deliberazioni adottate dal consiglio comunale in materia di eleggibilita' si articola in due ordini giurisdizionali, uno facente capo al giudice amministrativo, qualora si tratti di controversia in materia di operazioni elettorali, l' altro al giudice ordinario, qualora si urta nel campo del diritto soggettivo, cioe' in materia di eleggibilita'.
art. 281 r.d. 4 febbraio 1915, n. 148 art. 75 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570
Centro diretto da I. Ciampi D'Elia - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati