| ricorda come nella materia dei rapporti di lavoro a termine la
tutela, gia' ristretta sotto il profilo della disciplina sostanziale
del rapporto di lavoro, sia stata praticamente vanificata da un
acritico e meccanico utilizzo delle norme sul giudizio amministrativo
ovvero sui limiti della giurisdizione esclusiva e sui correlativi
poteri del giudice. sostiene che, invece, la giurisdizione esclusiva,
se non puo' caratterizzarsi per essere il risultato matematico della
somma delle giurisdizioni che in essa confluiscono, pur costituisce
una giurisdizione nella quale il giudice dispone di poteri maggiori
sia rispetto al giudice dell' impugnazione e dell' annullamento, sia
rispetto al giudice ordinario. nel caso dei rapporti di lavoro a
termine il giudice, riconosciuta l' illiceita' o l' indifferenza od
ancora la disapplicabilita' degli atti che, contra legem, apponevano
il termine al rapporto di lavoro con l' amministrazione, avrebbe
potuto (e dovuto) dichiarare la trasformazione del rapporto a termine
in rapporto a tempo indeterminato.
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