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127299
IDG791200062
79.12.00062 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mazzeo arturo
sull' assistenza scolastica
nota a tar mo 1 luglio 1975, n. 94
Riv. giur. scuola, an. 17 (1978), fasc. 3, pag. 289-293
d184
l' art. 117 della costituzione devolve al potere legislativo regionale la materia dell' assistenza scolastica. compete, dunque, alla regione, entro i limiti dei principi fissati dallo stato, disporne ampiamente. l' a. esamina il caso di un comune che si e' visto contestare dalla regione una deliberazione relativa al trasporto gratuito degli alunni, in quanto tale provvedimento non rientra nella materia dell' assistenza sociale, di competenza comunale secondo l' art. 312 del t.u. n. 383 del 1934, ma piu' propriamente nell' assistenza scolastica. la distinzione tra i due tipi di assistenza fu rilevata dalla corte costituzionale nella sentenza 10-23 luglio 1974 n. 250, decisione richiamata dal tribunale amministrativo regionale del molise che ha ritenuto legittimo l' annullamento, da parte dell' organo di controllo regionale, del provvedimento comunale. il t.a.r. ha, peraltro, riconosciuto al comune il potere d' intervenire nell' assistenza scolastica limitatamente, pero', alla scuola dell' obbligo.
art. 117 cost. r.d. 3 marzo 1934, n. 383 corte cost. 10-23 luglio 1974, n. 250
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