| la sentenza, condivisa dall' a., si pone in contrasto con la
prevalente giurisprudenza, affermando, d' accordo con la dottrina,
che il diritto di edificare, una volta riconosciuto con la licenza
edilizia, e' un vero e proprio diritto soggettivo perfetto, la cui
violazione con atto amministrativo illegittimo consente la domanda
per il risarcimento dei danni. l' a. esamina la controversa materia,
rilevando che, anche con la nuova legge sull' edificabilita' dei
suoli, dopo la concessione si ha il sorgere di un vero diritto
soggettivo: la concessione edilizia, da un lato, fa sorgere il
diritto e, dall' altro, ha valore di autorizzazione, consentendo
cioe' di utilizzare il diritto in conformita' con i piani
urbanistici. in pratica si ottiene anche adesso lo stesso effetto
della precedente licenza edilizia, dove ad un interesse legittimo
faceva seguito, con l' emanazione della licenza, un diritto
soggettivo perfetto.
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