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| IDG790600511 | |
| 79.06.00511 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| postiglione amedeo
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| la tutela della salute nell' urbanistica e la responsabilita' della
p.a. nel caso di rovina di edificio
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| nota a cass. sez. un. civ. 17 novembre 1978, n. 5346
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| Giust. civ., an. 29 (1979), fasc. 1, pt. 1, pag. 22-30
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30716; d160
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| dopo aver analizzato il contenuto della sentenza, con la quale la
cassazione ha affermato l' inammissibilita' di un' azione di
responsabilita' per danni da rovina di edifici a carico del comune,
l' a. si pone il quesito se la salute puo' rientrare nelle finalita'
dell' urbanistica e se alcune norme tecniche a tutela dell'
incolumita' delle persone possono considerarsi parte dell'
urbanistica. approfondisce quindi il discorso in relazione a tutta la
vicenda del rapporto urbanistico (concessione, vigilanza,
abitabilita') per individuare possibili momenti di responsabilita'
della pubblica amministrazione e fa un rapido cenno ad esperienze ed
a studi nell' ambito della cee per un' urbanistica che non tuteli
solo la salute dei singoli, ma si ponga a salvaguardia di tutto l'
assetto del territorio e dell' ambiente come risorse. in conclusione
l' a. afferma che il comune puo', ove ricorrano particolari
circostanze, essere chiamato a rispondere civilmente di un "danno
urbanistico", purche' sussista un serio collegamento con gravi,
specifici inadempimenti ai doveri imposti dalla nuova legislazione
urbanistica, compresa quella avente natura tecnica.
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| art. 2043 c.c.
l. 17 agosto 1942, n. 1150
r.d. 4 febbraio 1915, n. 148
r.d. 27 luglio 1934, n. 1265
l. 28 gennaio 1977, n. 10
l. 5 novembre 1971, n. 1086
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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