| oggetto della sentenza annotata e' il coordinamento dell' art. 110
testo unico leggi sanitarie, con l' art. 17 della legge 2 aprile
1968, n. 475 ed, in particolare, la riferibilita' di quest' ultimo
articolo all' ipotesi in cui la farmacia, di cui il vincitore di
pubblico concorso e' divenuto titolare, gestita in via provvisoria da
altri, non sia di nuova gestione. solo recentemente la cassazione e'
stata investita del problema e, nelle varie occasioni, ha dato
risposte totalmente diverse. mentre, infatti, nella sentenza n. 2561
del 1978 ha ritenuto che "l' indennita' di cui all' art. 110 testo
unico leggi sanitarie a carico del nuovo concessionario di una
farmacia spetta al gestore provvisorio della stessa, anche qualora
trattasi di farmacia di non nuova istituzione", la sentenza annotata
ha precisato che l' indennita' in parola fa carico al vincitore di
pubblico concorso solo nel caso di farmacia di nuova istituzione
precedentemente gestita in via provvisoria. da tutto cio' si desume
che l' art. 17 trova applicazione solo nell' ipotesi in cui il nuovo
titolare succeda al gestore provvisorio di una farmacia di nuova
istituzione. a riguardo l' a. rileva che: a) la formula della legge
"farmacia gestita precedentemente in via provvisoria" e' talmente
ampia da essere idonea a comprendere tutte le farmacie che al tempo
dell' assegnazione non siano gestite dal titolare; b) quest'
interpretazione dell' art. 17 contrasta con l' art. 3 cost., in
quanto si viene a creare una palese discriminazione tra il gestore
provvisorio di una farmacia di nuova istituzione, dallo stesso
gestore provvisorio di farmacia non di nuova istituzione; c) una
volta applicato l' art. 17 al gestore provvisorio di una farmacia non
di nuova istituzione, e' infondato qualsiasi timore circa l'
eventuale ingiusto vantaggio di cui questi puo' fruire; d) non si
comprende ne' perche' il titolare cessato (o i suoi eredi) debbano
attendere l' assegnazione definitiva della farmacia per ottenere l'
indennita' in discussione, ne' perche', in violazione del principio
di cui al primo comma dell' art. 11 della legge n. 475 del 1968, l'
indennita' debba essere liquidata, a favore dell' ex titolare,
assumendo come parametro la capacita' di reddito dell' esercizio
farmaceutico in un periodo in cui la gestione, anche se solo in via
provvisoria, era opera d' altri.
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