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127387
IDG790600513
79.06.00513 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
finocchiaro mario
ancora sull' indennita' di avviamento in caso di gestione provvisoria di farmacia di non nuova istituzione
nota a cass. sez. i civ. 16 ottobre 1978, n. 4629
Giust. civ., an. 29 (1979), fasc. 1, pt. 1, pag. 63-64
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31163; d1883
oggetto della sentenza annotata e' il coordinamento dell' art. 110 testo unico leggi sanitarie, con l' art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ed, in particolare, la riferibilita' di quest' ultimo articolo all' ipotesi in cui la farmacia, di cui il vincitore di pubblico concorso e' divenuto titolare, gestita in via provvisoria da altri, non sia di nuova gestione. solo recentemente la cassazione e' stata investita del problema e, nelle varie occasioni, ha dato risposte totalmente diverse. mentre, infatti, nella sentenza n. 2561 del 1978 ha ritenuto che "l' indennita' di cui all' art. 110 testo unico leggi sanitarie a carico del nuovo concessionario di una farmacia spetta al gestore provvisorio della stessa, anche qualora trattasi di farmacia di non nuova istituzione", la sentenza annotata ha precisato che l' indennita' in parola fa carico al vincitore di pubblico concorso solo nel caso di farmacia di nuova istituzione precedentemente gestita in via provvisoria. da tutto cio' si desume che l' art. 17 trova applicazione solo nell' ipotesi in cui il nuovo titolare succeda al gestore provvisorio di una farmacia di nuova istituzione. a riguardo l' a. rileva che: a) la formula della legge "farmacia gestita precedentemente in via provvisoria" e' talmente ampia da essere idonea a comprendere tutte le farmacie che al tempo dell' assegnazione non siano gestite dal titolare; b) quest' interpretazione dell' art. 17 contrasta con l' art. 3 cost., in quanto si viene a creare una palese discriminazione tra il gestore provvisorio di una farmacia di nuova istituzione, dallo stesso gestore provvisorio di farmacia non di nuova istituzione; c) una volta applicato l' art. 17 al gestore provvisorio di una farmacia non di nuova istituzione, e' infondato qualsiasi timore circa l' eventuale ingiusto vantaggio di cui questi puo' fruire; d) non si comprende ne' perche' il titolare cessato (o i suoi eredi) debbano attendere l' assegnazione definitiva della farmacia per ottenere l' indennita' in discussione, ne' perche', in violazione del principio di cui al primo comma dell' art. 11 della legge n. 475 del 1968, l' indennita' debba essere liquidata, a favore dell' ex titolare, assumendo come parametro la capacita' di reddito dell' esercizio farmaceutico in un periodo in cui la gestione, anche se solo in via provvisoria, era opera d' altri.
art. 110 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 art. 17 l. 2 aprile 1968, n. 475
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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